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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 17438/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 gennaio 2021, la corte di appello di L'Aquila, confermava la pronuncia del Tribunale di Chieti del 28 giugno 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di utilizzo indebito di carta di credito di cui all'art. 493 ter cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. posto che l'affermazione di responsabilità era stata disposta benchè la coimputata [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di avere ella sottratto la carta bancomat al padre, così che non sussistevano gli elementi per il concorso punibile;.difatti Razzi aveva ricevuto la carta del padre della compagna senza alcuna consapevolezza della precedente sottrazione illecita; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi sdell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 62 n. 4 cod.pen. che la corte di appello non aveva riconosciuto benchè si trattasse di acquisti di poche decine di euro; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 62 bis cod.pen. e 133 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi sono manifestamente infondati ovvero irritualmente proposti ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Difatti, quanto alla prima ragione di doglianza, la sentenza impugnata non appare affetta dal lamentato vizio di motivazione posto che ha ricavato la prova del concorso del Razzi nell'utilizzo illecito della carta di credito da una serie di elementi di fatto adeguatamente esposti e costituiti: dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di larga parte dei beni frutto degli acquisti illeciti, oltre che di alcuni scontrini relativi alle stesse operazioni e dall'utilizzo in un'occasione anche di una carta fedeltà intestata proprio al Razzi, indici tutti del coinvolgimento personale dell'imputato nei fatti.

Quanto alla tesi della assenza di consapevolezza dell'illiceità dell'uso della carta di credito , pure contenuta nel primo motivo, gli stessi elementi sopra evidenziati unitamente alla circostanza dell'intestazione della carta a terzi, al rapporto di vicinanza con la complice, all'avvenuto ripetuto utilizzo per diversi acquisti, fanno ritenere integrata la accertata consapevolezza dell'uso illecito.

Al proposito va ricordato come il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato".

Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici.

La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito dall'art. 606.1 lett. e) cit. il controllo sul contenuto della decisione.

Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Sez. 6, n. 1662 del 04/12/1995, Rv. 204123). 2.2 Quanto al secondo motivo deve rilevarsi come la doglianza in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. appare essere stata formulata solo in fase di giudizio di cassazione con la conseguenza che non può invocarsi la violazione di legge secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

In ogni caso gli acquisti appaiono avere valori non compatibili con l'invocata attenuante anche singolarmente valutati.

Infine, in relazione al terzo motivo l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, in misura assai prossima al minimo assoluto, paiono adeguatamente motivate dalla corte di appello in ragione della negativa personalità dell'imputato.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 marzo 2022 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. ott.

Igna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 21 gennaio 2021, la corte di appello di L'Aquila, confermava la pronuncia del Tribunale di Chieti del 28 giugno 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di utilizzo indebito di carta di credito di cui all'art. 493 ter cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. posto che l'affermazione di responsabilità era stata disposta benchè la coimputata [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di avere ella sottratto la carta bancomat al padre, così che non sussistevano gli elementi per il concorso punibile;.difatti Razzi aveva ricevuto la carta del padre della compagna senza alcuna consapevolezza della precedente sottrazione illecita; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi sdell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in riferimento all'art. 62 n. 4 cod.pen. che la corte di appello non aveva riconosciuto benchè si trattasse di acquisti di poche decine di euro; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in riferimento agli artt. 62 bis cod.pen. e 133 cod.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Tutti i motivi sono manifestamente infondati ovvero irritualmente proposti ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Difatti, quanto alla prima ragione di doglianza, la sentenza impugnata non appare affetta dal lamentato vizio di motivazione posto che ha ricavato la prova del concorso del Razzi nell'utilizzo illecito della carta di credito da una serie di elementi di fatto adeguatamente esposti e costituiti: dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di larga parte dei beni frutto degli acquisti illeciti, oltre che di alcuni scontrini relativi alle stesse operazioni e dall'utilizzo in un'occasione anche di una carta fedeltà intestata proprio al Razzi, indici tutti del coinvolgimento personale dell'imputato nei fatti. Quanto alla tesi della assenza di consapevolezza dell'illiceità dell'uso della carta di credito , pure contenuta nel primo motivo, gli stessi elementi sopra evidenziati unitamente alla circostanza dell'intestazione della carta a terzi, al rapporto di vicinanza con la complice, all'avvenuto ripetuto utilizzo per diversi acquisti, fanno ritenere integrata la accertata consapevolezza dell'uso illecito. Al proposito va ricordato come il sindacato di legittimità, secondo quanto dispone l'art. 606.1 lett. e) cod. proc. pen., è circoscritto nei limiti della assoluta "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". Tale controllo di legittimità è diretto ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova e la scelta di quelli determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici. La verifica di legittimità riguarda cioè la sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito dall'art. 606.1 lett. e) cit. il controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addotta dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Sez. 6, n. 1662 del 04/12/1995, Rv. 204123). 2.2 Quanto al secondo motivo deve rilevarsi come la doglianza in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. appare essere stata formulata solo in fase di giudizio di cassazione con la conseguenza che non può invocarsi la violazione di legge secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. In ogni caso gli acquisti appaiono avere valori non compatibili con l'invocata attenuante anche singolarmente valutati. Infine, in relazione al terzo motivo l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, in misura assai prossima al minimo assoluto, paiono adeguatamente motivate dalla corte di appello in ragione della negativa personalità dell'imputato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 marzo 2022 I CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. ott. Igna [OSCURATO:PERSONA]
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