CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14427/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12971-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e SCIARRETTA Adele, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Campobasso, alla via Nizza, n. 45, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 123/02/2019 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata in data 30/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'attività di "agenti e rappresentanti macchine per industria e commercio", e di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", con riferimento all'anno d'imposta 2008, per recupero a tassazione dei costi relativi ad operazioni che l'amministrazione finanziaria riteneva soggettivamente inesistenti, nonché dei maggiori redditi emersi a seguito di verifica delle movimentazioni dei conti correnti bancari intestati ai predetti contribuenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Molise rigettava l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che, riuniti i separati ricorsi proposti dai contribuenti, li accoglieva. 2. La CTR, ritenute inammissibili e comunque infondate le questioni poste dai contribuenti con i motivi aggiunti, sosteneva che «le pretese dell'ufficio sono state confutate dalle decisioni del Tribunale di Larino che hanno prosciolto i ricorrenti accertando la effettività delle operazioni disconosciute perché giudicate inesistenti dall'A.F., come da sentenze prodotte in atti». Riteneva, quindi, «di confermare la sentenza appellata poiché la richiesta della conferma integrale degli atti di accertamento è stata confutata e dimostrata dalle decisioni dell'A.G. per cui venendo meno i presupposti impositivi le pretese erariali sono da considerarsi illegittime e quindi nulle». 3. Avverso la statuizione d'appello l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati con controricorso.4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto, dovendosi nella specie computare nel termine lungo di impugnazione, di cui all'art. 327 cod. proc. civ., anche i periodi di sospensione disposti sia dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, sia dal d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. n. 27 del 2020, art. 83, sia dal d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, art. 36. Invero, questa Corte ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, in relazione alle controversie rientranti nella definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, ove per effetto della sospensione legale prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto cit., il termine per impugnare scada nel periodo di sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del 2020, conv. in I. n. 40 del 2020, esso resta prorogato in conseguenza della successione nel tempo degli effetti di tali sospensioni legali» (Cass. n. 30397 del 2021). 2. Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 654 cod. proc. pen.4. Sostiene la ricorrente che la CTR ha annullato gli avvisi di accertamento sul rilievo che il giudice penale aveva prosciolto i contribuenti dai reati loro ascritti omettendo di indicare sia gli estremi della sentenza penale e la sua definitività, sia il contenuto dello stesso, senza nemmeno esternare il ragionamento logico-giuridico che li aveva condotti ad adottare la statuizione impugnata e contravvenendo in tal modo anche al principio del c.d. doppio binario tra giudizio penale e quello tributario. 5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi sono fondati e vanno accolti. 6. E' noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 7. Quanto, invece, alla prevalenza data dai giudici di appello alla sentenza penale di assoluzione dei contribuenti dai reati connessi alle violazioni fiscali accertate, pare necessario ribadire, in adesione all'indirizzo costante e consolidato di questa Corte, che «In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017, Rv. 644927; in termini già Cass. n. 8129 del 2012). Ne consegue che «la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l'accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2938 del 13/02/2015) dovendo il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 22/05/2015; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019). 8. Orbene, nel caso di specie, i giudici di appello non si sono attenuti al superiore principio, attribuendo alla sentenza penale del Tribunale di Larino, di proscioglimento dei contribuenti dai reati fiscali loro ascritti, automatica autorità nel giudizio tributario, rendendo, sul punto, una motivazione meramente apparente essendosi limitati ad attribuire rilevanza soltanto al risultato conclusivo di quella pronuncia, ovvero l'intervenuta assoluzione degli imputati, omettendo però qualsiasi valutazione, non risultante dal contesto della sentenza qui impugnata, di quanto emergesse da quella sentenza, peraltro nemmeno esattamente individuata. In tal modo, peraltro, la CTR ha contravvenuto anche all'obbligo di rendere una motivazione che renda possibile il controllo di logicità della stessa in quanto la laconicità di quella resa nel caso in esame dai giudici di appello non consente di appurare se alla condivisione della decisione del giudice penale siano pervenuti attraverso l'esame e la valutazione autonome degli elementi di prova, anche presuntiva, emergenti dagli atti processuali. 9. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente perché, attenendosi ai citati principi giurisprudenziali, riesamini la vicenda processuale rendendo adeguata e congrua motivazione e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.