CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28068/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25335/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Palermo il 4 giugno 1971, e r. a Treviso, Via G.L. Bernini, n. 8, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappre- sentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], n. 106.. low,t , <I ( H. -- - ricorrente - 7; ,/ 7 O i('‘ contro [OSCURATO:PERSONA] delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvnuatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - con troricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede a Palermo, [OSCURATO:PERSONA], n. 16 persona del I.g. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Palermo, [OSCURATO:PERSONA], n. 83 J o tIA. ( ci( + - t"\ c- 1 ( ((`—' C).C;Ii; tr(o/f-ic-'''orrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 156/25/13 depositata il 11 luglio 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria in data 8 aprile 2022, depositata, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Suprema Corte di cassazione in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che così conclude: "[Il P.G.] chiede che la Corte di cassazione respinga il ricorso. Conseguenze di legge". [OSCURATO:PERSONA] 1. PASTORELLI Sebastiano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 156/25/13, depositata il 11 luglio 2013, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia confermava la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di rigetto dell'impugnazione dal medesimo proposta avverso cartella di pagamento, a lui intestata e notificata il 20 aprile 2008, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, per l'importo complessivo, comprese le sanzioni, di euro 429.023,01. 2. La cartella traeva origine dalla dichiarazione dei redditi presentata con mod. Unico 2005-Persone fisiche per l'anno d'imposta 2004 dall'amministratore giudiziario dei beni costituenti l'azienda del Pastorelli, assoggettata a sequestro di prevenzione con decreto del Tribunale di Palermo-Sezione Misure di prevenzione in data 19 luglio 2002. 3. In particolare, a fondamento della decisione, la CTR osservava come l'appello riproponesse i motivi di impugnazione dedotti dinanzi al giudice di primo grado, senza specificare, in modo dettagliato ed esaustivo, le ragioni per le quali la sentenza di detto giudice avrebbe dovuto essere riformata, soggiungendo, poi, come, nella specie, non sussistesse alcun obbligo di comunicazione preventiva della liquidazione del dovuto e come il Pastorelli versasse in condizioni di piena conoscenza dei presupposti fattuali e giuridici delle somme tutte esposte in cartella. 4. Al ricorso, che consta di quattro motivi, resistono, con articolati controricorsi, sia l'Agenzia delle entrate che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5. [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione conclude come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 cod. proc. civ. La motivazione della sentenza impugnata "si rivela manifestamente inadeguata" in punto di omessa comunicazione preventiva recante la liquidazione delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni per il 2004, avendo l'Ufficio provveduto direttamente all'emissione della cartella. La CTR ha aderito "acriticamente a quanto affermato dall'Ufficio". 1.1. Il motivo è inammissibile. Insegna il [OSCURATO:PERSONA] di questa Suprema Corte come il "sindacato di legittimità sulla motivazione" sia governato dal canone del "minimo costituzionale", con la conseguenza che "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione" (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01). Nella specie, ignora il motivo avere la CTR espressamente scritto che "dall'analisi degli atti risulta che gli importi richiesti al contribuente erano corrispondenti a quelli indicati dallo stesso nella propria dichiarazione dei redditi, ragion per cui non vi era alcun obbligo per l'Ufficio di darne preventiva comunicazione al contribuente". Tale motivazione, precisa e completa, è altresì conforme al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 5, n. 1711 del 24/01/2018, Rv. 646922-01). 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La sentenza impugnata ha omesso di pronunciare su un motivo posto a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado, riguardante l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 1 e 2 d.m. n. 321 del 1999 e dell'art. 7 I. n. 212 del 2000, oltreché per mancanza di sottoscrizione. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Esso non coglie l'effettiva "ratio" della decisione, totalmente pretermettendo come la CTR, in apertura della motivazione della sentenza impugnata, rilevi, alla stregua di un'affermazione non fatta segno di censura, che "il contribuente, nel suo atto di appello, ha riproposto i motivi dedotti in sede di ricorso[,] senza spiegare e chiarire, in modo dettagliato ed esaustivo, i motivi per i quali la sentenza dei giudici di primo grado non era accettabile ed andava riformata", soggiungendo che "l'appellante" - nel non disconoscere "minimamente di dovere le somme richiestegli ed il loro importo" - altresì "non contesta minimamente le argomentazioni del primo giudice[,] il quale afferma che il ricorrente [...] era ben a conoscenza di quali somme era debitore [ed] in base a quali articoli [di legge] l'Ufficio [glie]le stava richiedendo, tutti elementi contenuti nella cartella di pagamento regolarmente notificatagli". In ragione di ciò, non si versa in ipotesi di omessa pronuncia, come erroneamente preteso dal ricorrente, il quale, oltretutto, a fronte delle superiori considerazioni della CTR, in violazione del principio di autosufficienza, neppure riporta quanto statuito dalla CTP in ordine ai dedotti vizi dell'iscrizione a ruolo, né dimostra la specificità delle doglianze al riguardo devolute alla CTR: si versa, al contrario, in ipotesi di ritenuta sostanziale inammissibilità dell'appello, compreso, per l'effetto, il motivo asseritamente non esaminato, ma in realtà reputato "a priori" non delibabile. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997. In appello, il contribuente aveva evidenziato che l'iscrizione a ruolo è illegittima nella parte relativa alle sanzioni, mancando l'individuazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni. La CTR, nel rigettare il motivo, si è limitata ad affermare che il contribuente era nelle condizioni di avere contezza della pretesa fiscale. 3.1. Con il quarto motivo, subordinato al precedente, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 cod. proc. civ. La sentenza impugnata "reca una motivazione inadeguata" in punto di sanzioni, laddove afferma che il contribuente era nelle condizioni di cogliere le ragioni della pretesa fiscale. Non è spiegato sulla base di quale prova la CTR sia pervenuta alla conclusione secondo cui il Pastorelli avrebbe effettivamente compreso la pretesa fiscale, e quindi anche la pretesa inerente alle sanzioni, in specie ove si consideri che, come risultante dagli atti, il procedimento era scaturito da dichiarazioni predisposte da un amministratore giudiziario relativamente ad un'impresa sequestrata e gestita dal medesimo "su governo del Tribunale di Palermo". 3.2. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la comunanza di censure, sono infondati. Essi pretermettono avere la CTR rilevato che, per quanto, in generale, la cartella di pagamento debba recare idonea motivazione, tuttavia, nel caso - ricorrente nella specie - di mera liquidazione dell'imposta fondata sui dati esposti in dichiarazione, il contribuente è nelle materiali condizioni di conoscere la pretesa fiscale, la quale, ovviamente, riguarda sia le imposte sia gli accessori, tra cui, in particolare, le sanzioni. Ciò corrisponde al ricevuto insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, "nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi" (cfr., recentemente, "ex multis", Sez. 5, n. 6812 del 08/03/2019, Rv. 653315-01). 3.2.1. Aggiungasi che, nel caso che ne occupa, essendo l'irrogazione delle sanzioni avvenuta in uno al recupero delle imposte ex art. 17 D.Lgs. n. 472 del 1997, sussisteva, in concreto, finanche una situazione di contestualità riguardante l'esplicitazione dei comuni presupposti, con conseguente corretto riferimento, da parte della CTR, ad onta delle locutorie critiche del ricorrente in specie nel terzo motivo, "tout court" alla "pretesa fiscale".3.2.2. Sotto altro profilo, passandosi così alla disamina, "funditus", del quarto motivo, la pretesa fiscale involge sempre la posizione del contribuente di per sé considerato, siccome soggetto agli obblighi dichiarativi ed al conseguente pagamento delle imposte, a prescindere da chi in concreto abbia l'amministrazione (e con essa la responsabilità, ma solo nei rapporti interni) degli affari che lo riguardano: talché, incontestato che il Pastorelli abbia ricevuto la notifica della cartella, venendo per l'effetto a conoscenza delle ragioni azionate dal Fisco, sono a questo inopponibili eventuali, e neppure dedotte, irregolarità compiute dall'amministratore giudiziario del compendio sottoposto a sequestro. 4. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato. 5. Le spese, liquidate come da dispositivo secondo Tariffa, sulla base del valore dichiarato della causa, in favore di entrambe le controricorrenti, seguono la soccombenza. Sussistono altresì i presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate ed a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., le spese relative al presente grado di giudizio, che liquidà1( in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito, se ed in quanto dovute. D