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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 33048/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13665-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONSTI); - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] R.G. proposta da: [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONSTI), domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 1592/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/11/2015 R.G.N. 446/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.11.2015, la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l'obbligo dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]Amico di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS in relazione all'attività libero-professionale svolta con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'ing. [OSCURATO:PERSONA]Amico ha resistito con controricorso; che avverso la medesima sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale adesivo, anch'esso fondato su un motivo, rispetto al quale l'INPS e l'ing.

D'Amico sono rimasti intimati; che l'ing.

D'Amico ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3,

I. n. 179/1958, 10 e 21,

I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto [OSCURATO:PERSONA] approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all'[OSCURATO:PERSONA] per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;che le medesime ragioni di doglianza sono addotte dall'[OSCURATO:PERSONA] nel ricorso incidentale adesivo, da reputarsi proprio per ciò tempestivo in ragione della sua proposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (Cass. n. 21829 del 2007); che, ciò premesso, le doglianze sono fondate, essendo ormai consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'[OSCURATO:PERSONA], rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018 e 5826 del 2021); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M.La Corte accoglie i ricorsi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13665-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONSTI); - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] R.G. proposta da: [OSCURATO:PERSONA], (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PROFESSIONSTI), domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 1592/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/11/2015 R.G.N. 446/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 25.11.2015, la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l'obbligo dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]Amico di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS in relazione all'attività libero-professionale svolta con decorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'ing. [OSCURATO:PERSONA]Amico ha resistito con controricorso; che avverso la medesima sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale adesivo, anch'esso fondato su un motivo, rispetto al quale l'INPS e l'ing. D'Amico sono rimasti intimati; che l'ing. D'Amico ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), entrambi in relazione agli artt. 3, I. n. 179/1958, 10 e 21, I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto [OSCURATO:PERSONA] approvato con decreto interministeriale 20.12.1995, n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all'[OSCURATO:PERSONA] per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;che le medesime ragioni di doglianza sono addotte dall'[OSCURATO:PERSONA] nel ricorso incidentale adesivo, da reputarsi proprio per ciò tempestivo in ragione della sua proposizione entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (Cass. n. 21829 del 2007); che, ciò premesso, le doglianze sono fondate, essendo ormai consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'[OSCURATO:PERSONA], rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018 e 5826 del 2021); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M.La Corte accoglie i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. IL PRESIDENTE
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