CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOL_'agt5-NVVinwatt rEa-ffîj-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; --v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 7/6/2021, emessa dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto avente ad oggetto un preteso difetto di motivazione in ordine a cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e dunque non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],simo Ric relli A na Petr lis ;77-77 ;L" N