Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 27176/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15390/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1344/2024 depositata il 09/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso trae origine dall’impugnazione, proposta innanzi al Tribunale di Monza, dai condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera del Condominio “Primarosa” di [OSCURATO:PERSONA], 51 -[OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati approvati il consuntivo dei lavori straordinari 2009/2011 ed il relativo riparto, Gli opponenti chiesero l’annullamento della delibera in quanto, in primo luogo, non erano stati convocati nei termini di cui all’art. 66 disp. att. c.c., avendo ricevuto tale comunicazione solo in data 7.03.2011 per l’assemblea fissata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza quindi potervi partecipare; in secondo luogo, dedussero la violazione dell’art. 13 del Regolamento condominiale per il mancato rispetto dei termini dell’invio del rendiconto, che sarebbe stato trasmesso unitamente all’avviso di convocazione, in data 7.3.2011, e non nei dieci giorni antecedenti la data dell’assemblea.

1.1. Si costituì il condominio “Primarosa” per chiedere il rigetto dell’opposizione.

1.2. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’Appello di Milano confermò la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva rigettato l’opposizione.

1.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso per cassazione per violazione dell’art. 342 c.p.c., dolendosi della dichiarazione di inammissibilità per carenza di specificità delle censure in relazione alla prova del tempestivo ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea e del consuntivo.

1.4. Questa Corte, con ordinanza N. 24831/2022, accolse il ricorso.

Il giudice d’appello aveva violato l’art.342 c.p.c. perché l’atto d’appello aveva censurato in modo specifico la sentenza di primo grado con riferimento alla prova della conoscenza acquisita da parte degli opponenti della data fissata per l’assemblea, attraverso l'inserimento nella cassetta postale dell'avviso della convocazione; in secondo luogo, la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame delle censure relative all’invio del rendiconto almeno dieci giorni prima dell'assemblea. 1.5.A seguito di riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello, con sentenza depositata in data 9.05.2024, respinse l’appello.

1.6. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito, sulla base della valutazione dei testimoni, ritenne che la conoscenza della data dell’assemblea, nel regime ratione temporis applicabile, fosse avvenuto attraverso l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta postale.

Anche il consuntivo era stato messo a disposizione dei condomini unitamente all’avviso di convocazione in quanto l’art.13 del Regolamento, che prevedeva l’invio del consuntivo nei dieci giorni antecedenti all’assemblea, poteva essere modificato dalla prassi contraria.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta, ex art.380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso, a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza per la decisione. 3.1.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

3.2. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 384 e 392 c.p.c. perché il giudice di rinvio non si sarebbe conformato alla regola iuris dettata da questa Corte con l’ordinanza N.24831/2022; la Corte di merito avrebbe errato nella valutazione dell’attendibilità dei testimoni e non avrebbe tenuto conto della sussistenza della prova privilegiata, costituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di convocazione, pervenuta solo due giorni prima rispetto alla data dell’assemblea.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Questa Corte, con ordinanza N.24831/2022, cassando la sentenza della Corte d’appello perché l’atto d’appello era sufficientemente specifico, ha demandato al giudice di merito l’esame dell’atto di gravame, osservando che la sentenza cassata non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste addotto dall’opponente in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea.

Posto, quindi, che la Corte di Cassazione ha cassato la decisione del giudice d’appello, che aveva dichiarato inammissibili i motivi perché privi di specificità, senza entrare nel merito delle questioni, il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare nel merito i motivi di appello, che riguardavano proprio la valutazione delle prove del giudice di prime cure.

La Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni testimoniali e, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste Tincani, che, in qualità di collaboratore dell’amministratore del Condominio, aveva dato atto della prassi, ammissibile nel testo previgente alla Legge n.220 del 2012, ratione temporis applicabile, di dare avviso ai condomini della data fissata per l’assemblea attraverso l’immissione dell’avviso di convocazione nella cassetta postale.

Il motivo, lungi dal censurare la violazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, si duole della valutazione delle prove da parte del giudice di merito, erroneamente considerate come violazioni del dictumdell’ordinanza di rimessione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.116 c.p.c. e dell’art.1335 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in punto di onere della prova della ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, per avere la Corte di merito valorizzato dichiarazioni testimoniali contrastanti in ordine alla data di conoscenza dell’assemblea, in presenza di una prova privilegiata, attestante la tardività dell’avviso di convocazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha ritenuto provata la consegna dell’avviso di convocazione dell’assemblea dalle dichiarazioni dei testimoni, che avevano riferito della prassi relativa all’inserimento dell’avviso nella cassetta della posta nonostante vi fosse agli atti una lettera raccomandata, che attesterebbe il tardivo ricevimento dell’avviso di convocazione, così attribuendo valore decisivo ad una prova testimoniale incerta in presenza di una prova privilegiata.

La corte di merito non avrebbe, quindi, correttamente applicato la regola sull’onere della prova del ricevimento dell’avviso di convocazione, gravante sul Condominio, ritenendo erroneamente provata la conoscenza dell’atto dal mero l’inserimento nella cassetta della posta dei condomini, pur in presenza di una prova legale che osterebbe a tale ricostruzione, rappresentata dall’avviso di ricevimento.

2.1. Il motivo è infondato.

2.1. L’art.66 disp. att. c.p.c., nella versione antecedente la riforma di cui alla Legge 2012, ammette che la comunicazione dell’avviso di convocazione possa essere data con libertà di forme, anche oralmente o con la consegna ad altro condominio non abitante nell’edificio condominiale, purché pervenga nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario (Cassazione civile sez.

II, 01/04/2008, n.8449; Cassazione civile sez.

II, 25/03/2019, n.8275).

2.2. La corte territoriale ha ritenuto provata la circostanza della comunicazione tempestiva dell’avviso di convocazione mediante inserimento nella cassetta della posta, traendo il suo insindacabile convincimento dalle risultanze testimoniali, sicché la lettera raccomandata costituiva un ulteriore adempimento da parte del condominio.

2.3. In particolare, è stata ritenuta decisiva la deposizione del teste Tincani, quale soggetto incaricato di recapitare personalmente ai condomini le raccomandate di convocazione alle assemblee condominiali, in ordine alla prassi condominiale di consegnare a mani o di inserire le convocazioni nelle cassette postali di ciascun condomino.

L’adempimento ulteriore dell’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la medesima convocazione era stato adottato dall’amministratore del Condominio a scopo precauzionale nei confronti dei condomini con i quali erano pendenti ulteriori contenziosi.

Ne consegue la tempestività dell’avviso di convocazione avvenuto con l’immissione nella casella postale in data 3.3.2011, indipendentemente dall’invio al ricorrente di una raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta il giorno 07 marzo 2011, trattandosi di adempimento ulteriore rispetto alla convocazione tempestivamente effettuata per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Non vi è stata violazione dell’art.1335 c.c. in relazione al carattere recettizio dell’atto, avendo la Corte d’appello, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, affermato che l’avviso di convocazione era giunto nella sfera del destinatario con l’immissione nella cartolina postale.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt.1372, 1136 e 1138 c.c., in relazione all’art. 13 del regolamento condominiale contrattuale, che prevedeva l’invio del consuntivo nei dieci giorni antecedenti all’assemblea; secondo il ricorrente, tale termine non era stato rispettato perché il consuntivo sarebbe stato messo tardivamente a disposizione con l’avviso di convocazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere che la prassi della messa a disposizione del preventivo e del consuntivo dei lavori, unitamente alla convocazione dell’assemblea, potesse derogare all’art. 13 del regolamento condominiale, dovendosi ritenere quest’ultimo modificabile esclusivamente in forma scritta, trattandosi di regolamento di natura contrattuale.

3.1. Il motivo è infondato.

Nel regolamento di condominio, disciplinato dall’art. 1138 c.c., è possibile distinguere le clausole di natura contrattuale, incidenti sul diritto di proprietà dei beni comuni o esclusivi, da quelle di natura regolamentare, dotate di portata organizzativa.

In quest’ultima categoria ricade l’art. 13 del regolamento del Condominio “Primarosa” che ha, appunto, natura organizzativa, non incidendo sul diritto di proprietà.

Le prescrizioni del regolamento aventi natura solo organizzativa possono essere interpretate, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., anche alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla relativa approvazione ed anche per facta concludentia, in virtù di comportamento univoco.

Come affermato da questa Corte, quanto alle prescrizioni di contenuto organizzativo, ovvero propriamente regolamentare, del regolamento di condominio (e, non quindi, di contenuto contrattuale, ovvero incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi), ha certamente rilievo a fini interpretativi, ai sensi dell'art. 1362c.c., comma 2, anche il comportamento posteriore al medesimo regolamento avuto dai condomini, così com'è ammissibile che la stessa norma regolamentare venga modificata per facta concludentia, sulla base di un comportamento univoco (Cass. civ., Sez.

VI -2 Ord., n. 1257/2017).

L’eventuale previsione regolamentare in ordine alla forma della convocazione dei condomini all'assemblea condominiale, trattandosi di prescrizione a contenuto organizzativo, ovvero, propriamente regolamentare, poteva, quindi, essere modificata per facta concludentia cioè, per una prassi seguita dagli amministratori del condominio.

In definitiva, la prescrizione regolamentare, per così dire, organizzativa, (e, non quindi, di contenuto contrattuale, ovvero, incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi), va interpretata ai sensi dell'art. 1362c.c., comma 2, anche alla luce del comportamento posteriore avuto dai condomini al medesimo regolamento (Cass. civ., Sez.

II, Ord., n. 10866/2018). 4.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 5.Poichè la decisione è stata resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dalD.

Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori sommeex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art.96, comma 4 c.p.c.in favore della Cassa delle Ammende:Cass.

S.U. n. 27195/2023). 6.Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 8.500,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’ art.96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15390/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1344/2024 depositata il 09/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso trae origine dall’impugnazione, proposta innanzi al Tribunale di Monza, dai condomini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la delibera del Condominio “Primarosa” di [OSCURATO:PERSONA], 51 -[OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati approvati il consuntivo dei lavori straordinari 2009/2011 ed il relativo riparto, Gli opponenti chiesero l’annullamento della delibera in quanto, in primo luogo, non erano stati convocati nei termini di cui all’art. 66 disp. att. c.c., avendo ricevuto tale comunicazione solo in data 7.03.2011 per l’assemblea fissata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza quindi potervi partecipare; in secondo luogo, dedussero la violazione dell’art. 13 del Regolamento condominiale per il mancato rispetto dei termini dell’invio del rendiconto, che sarebbe stato trasmesso unitamente all’avviso di convocazione, in data 7.3.2011, e non nei dieci giorni antecedenti la data dell’assemblea. 1.1. Si costituì il condominio “Primarosa” per chiedere il rigetto dell’opposizione. 1.2. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’Appello di Milano confermò la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva rigettato l’opposizione. 1.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso per cassazione per violazione dell’art. 342 c.p.c., dolendosi della dichiarazione di inammissibilità per carenza di specificità delle censure in relazione alla prova del tempestivo ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea e del consuntivo. 1.4. Questa Corte, con ordinanza N. 24831/2022, accolse il ricorso. Il giudice d’appello aveva violato l’art.342 c.p.c. perché l’atto d’appello aveva censurato in modo specifico la sentenza di primo grado con riferimento alla prova della conoscenza acquisita da parte degli opponenti della data fissata per l’assemblea, attraverso l'inserimento nella cassetta postale dell'avviso della convocazione; in secondo luogo, la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame delle censure relative all’invio del rendiconto almeno dieci giorni prima dell'assemblea. 1.5.A seguito di riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello, con sentenza depositata in data 9.05.2024, respinse l’appello. 1.6. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito, sulla base della valutazione dei testimoni, ritenne che la conoscenza della data dell’assemblea, nel regime ratione temporis applicabile, fosse avvenuto attraverso l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta postale. Anche il consuntivo era stato messo a disposizione dei condomini unitamente all’avviso di convocazione in quanto l’art.13 del Regolamento, che prevedeva l’invio del consuntivo nei dieci giorni antecedenti all’assemblea, poteva essere modificato dalla prassi contraria. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta, ex art.380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso, a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza per la decisione. 3.1.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 3.2. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 384 e 392 c.p.c. perché il giudice di rinvio non si sarebbe conformato alla regola iuris dettata da questa Corte con l’ordinanza N.24831/2022; la Corte di merito avrebbe errato nella valutazione dell’attendibilità dei testimoni e non avrebbe tenuto conto della sussistenza della prova privilegiata, costituita dall’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di convocazione, pervenuta solo due giorni prima rispetto alla data dell’assemblea. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Questa Corte, con ordinanza N.24831/2022, cassando la sentenza della Corte d’appello perché l’atto d’appello era sufficientemente specifico, ha demandato al giudice di merito l’esame dell’atto di gravame, osservando che la sentenza cassata non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste addotto dall’opponente in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea. Posto, quindi, che la Corte di Cassazione ha cassato la decisione del giudice d’appello, che aveva dichiarato inammissibili i motivi perché privi di specificità, senza entrare nel merito delle questioni, il giudice di rinvio era tenuto a riesaminare nel merito i motivi di appello, che riguardavano proprio la valutazione delle prove del giudice di prime cure. La Corte territoriale ha valutato le dichiarazioni testimoniali e, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste Tincani, che, in qualità di collaboratore dell’amministratore del Condominio, aveva dato atto della prassi, ammissibile nel testo previgente alla Legge n.220 del 2012, ratione temporis applicabile, di dare avviso ai condomini della data fissata per l’assemblea attraverso l’immissione dell’avviso di convocazione nella cassetta postale. Il motivo, lungi dal censurare la violazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione, si duole della valutazione delle prove da parte del giudice di merito, erroneamente considerate come violazioni del dictumdell’ordinanza di rimessione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.116 c.p.c. e dell’art.1335 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in punto di onere della prova della ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, per avere la Corte di merito valorizzato dichiarazioni testimoniali contrastanti in ordine alla data di conoscenza dell’assemblea, in presenza di una prova privilegiata, attestante la tardività dell’avviso di convocazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha ritenuto provata la consegna dell’avviso di convocazione dell’assemblea dalle dichiarazioni dei testimoni, che avevano riferito della prassi relativa all’inserimento dell’avviso nella cassetta della posta nonostante vi fosse agli atti una lettera raccomandata, che attesterebbe il tardivo ricevimento dell’avviso di convocazione, così attribuendo valore decisivo ad una prova testimoniale incerta in presenza di una prova privilegiata. La corte di merito non avrebbe, quindi, correttamente applicato la regola sull’onere della prova del ricevimento dell’avviso di convocazione, gravante sul Condominio, ritenendo erroneamente provata la conoscenza dell’atto dal mero l’inserimento nella cassetta della posta dei condomini, pur in presenza di una prova legale che osterebbe a tale ricostruzione, rappresentata dall’avviso di ricevimento. 2.1. Il motivo è infondato. 2.1. L’art.66 disp. att. c.p.c., nella versione antecedente la riforma di cui alla Legge 2012, ammette che la comunicazione dell’avviso di convocazione possa essere data con libertà di forme, anche oralmente o con la consegna ad altro condominio non abitante nell’edificio condominiale, purché pervenga nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario (Cassazione civile sez. II, 01/04/2008, n.8449; Cassazione civile sez. II, 25/03/2019, n.8275). 2.2. La corte territoriale ha ritenuto provata la circostanza della comunicazione tempestiva dell’avviso di convocazione mediante inserimento nella cassetta della posta, traendo il suo insindacabile convincimento dalle risultanze testimoniali, sicché la lettera raccomandata costituiva un ulteriore adempimento da parte del condominio. 2.3. In particolare, è stata ritenuta decisiva la deposizione del teste Tincani, quale soggetto incaricato di recapitare personalmente ai condomini le raccomandate di convocazione alle assemblee condominiali, in ordine alla prassi condominiale di consegnare a mani o di inserire le convocazioni nelle cassette postali di ciascun condomino. L’adempimento ulteriore dell’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la medesima convocazione era stato adottato dall’amministratore del Condominio a scopo precauzionale nei confronti dei condomini con i quali erano pendenti ulteriori contenziosi. Ne consegue la tempestività dell’avviso di convocazione avvenuto con l’immissione nella casella postale in data 3.3.2011, indipendentemente dall’invio al ricorrente di una raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta il giorno 07 marzo 2011, trattandosi di adempimento ulteriore rispetto alla convocazione tempestivamente effettuata per l’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non vi è stata violazione dell’art.1335 c.c. in relazione al carattere recettizio dell’atto, avendo la Corte d’appello, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, affermato che l’avviso di convocazione era giunto nella sfera del destinatario con l’immissione nella cartolina postale. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt.1372, 1136 e 1138 c.c., in relazione all’art. 13 del regolamento condominiale contrattuale, che prevedeva l’invio del consuntivo nei dieci giorni antecedenti all’assemblea; secondo il ricorrente, tale termine non era stato rispettato perché il consuntivo sarebbe stato messo tardivamente a disposizione con l’avviso di convocazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere che la prassi della messa a disposizione del preventivo e del consuntivo dei lavori, unitamente alla convocazione dell’assemblea, potesse derogare all’art. 13 del regolamento condominiale, dovendosi ritenere quest’ultimo modificabile esclusivamente in forma scritta, trattandosi di regolamento di natura contrattuale. 3.1. Il motivo è infondato. Nel regolamento di condominio, disciplinato dall’art. 1138 c.c., è possibile distinguere le clausole di natura contrattuale, incidenti sul diritto di proprietà dei beni comuni o esclusivi, da quelle di natura regolamentare, dotate di portata organizzativa. In quest’ultima categoria ricade l’art. 13 del regolamento del Condominio “Primarosa” che ha, appunto, natura organizzativa, non incidendo sul diritto di proprietà. Le prescrizioni del regolamento aventi natura solo organizzativa possono essere interpretate, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., anche alla luce della condotta tenuta dai comproprietari posteriormente alla relativa approvazione ed anche per facta concludentia, in virtù di comportamento univoco. Come affermato da questa Corte, quanto alle prescrizioni di contenuto organizzativo, ovvero propriamente regolamentare, del regolamento di condominio (e, non quindi, di contenuto contrattuale, ovvero incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi), ha certamente rilievo a fini interpretativi, ai sensi dell'art. 1362c.c., comma 2, anche il comportamento posteriore al medesimo regolamento avuto dai condomini, così com'è ammissibile che la stessa norma regolamentare venga modificata per facta concludentia, sulla base di un comportamento univoco (Cass. civ., Sez. VI -2 Ord., n. 1257/2017). L’eventuale previsione regolamentare in ordine alla forma della convocazione dei condomini all'assemblea condominiale, trattandosi di prescrizione a contenuto organizzativo, ovvero, propriamente regolamentare, poteva, quindi, essere modificata per facta concludentia cioè, per una prassi seguita dagli amministratori del condominio. In definitiva, la prescrizione regolamentare, per così dire, organizzativa, (e, non quindi, di contenuto contrattuale, ovvero, incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi), va interpretata ai sensi dell'art. 1362c.c., comma 2, anche alla luce del comportamento posteriore avuto dai condomini al medesimo regolamento (Cass. civ., Sez. II, Ord., n. 10866/2018). 4.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 5.Poichè la decisione è stata resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dalD. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori sommeex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art.96, comma 4 c.p.c.in favore della Cassa delle Ammende:Cass. S.U. n. 27195/2023). 6.Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 8.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 8.500,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’ art.96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n
Sentenza Cassazione n. 27176/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris