CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 04828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2020 (dep. il 2 marzo 2020) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 7 dicembre 2016, - per quel che qui rileva - ha escluso l'aggravante della commissione del delitto di furto, ascritto a Natale SCARPATO, su cosa esposta alla pubblica fede e, ritenuta l'equivalenza tra la già concessa attenuante della speciale tenuità del danno cagionato e le residue aggravanti dell'aver usato violenza sulle cose e della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ha rideterminato in mitius (segnatamente, in nove mesi di reclusione ed euro duecento di multa) la pena irrogata all'imputato, confermando nel resto la sentenza gravata.2. Nell'interesse di Natale SCARPATO è stato proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono state prospettate la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose e al bilanciamento delle circostanze. Ad avviso del ricorrente, le risultanze dibattimentali non avrebbero consentito di attribuire all'imputato la commissione del fatto al di là di ogni ragionevole dubbio e sarebbero state oggetto di «una artificiosa interpretazione» da parte dei Giudici di merito, i quali avrebbero erroneamente riconosciuto rilievo decisivo alle dichiarazioni del teste FERRINI, la cui narrazione sarebbe invece confusionaria, illogica e contraddittoria, non potendo da essa trarsi con chiarezza che egli abbia avuto diretta visione della condotta materiale perpetrata nella specie (come si trarrebbe della sua narrazione della dinamica del fatto, anche relativa ai soggetti intervenuti); gli ulteriori elementi non sarebbero idonei a supportare la prospettazione accusatoria, poiché le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza presente in loco sarebbero di scarsissima qualità e l'operatore addetto ad esso non sarebbe riuscito a ottenere un primo piano dei soggetti che hanno agito; non potrebbe avere alcun rilevo il fatto che la vettura ([OSCURATO:PERSONA]) a bordo della quale i complici si sarebbero allontanati fosse già stata segnalata in relazione ad analoghe condotte delittuose; non sarebbe significativa l'apertura da parte dei complici della barriera del parcheggio all'interno del quale il furto ha avuto luogo, circostanza non ricollegabile con certezza al fatto e peraltro posta in essere - come rappresentato dal FERRINI - usualmente da molti soggetti per non pagare la somma dovuta per il parcheggio. Ancora, la difesa si è doluta della mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso della violenza sulle cose, la cui sussistenza sarebbe stata confermata dai Giudici di appello sulla base delle dichiarazioni del FERRINI (che ha «più volte modificato la ricostruzione fattuale della vicenda» e non ha assistito direttamente all'azione predatoria), del Luogotenente MAIORANA (che ha esclusivamente visionato le immagini di scarsa qualità riprese dal sistema di videosorveglianza) e dalla denuncia - querela della persona offesa (che non fa alcun riferimento al danno subito né lo quantifica). Infine, quanto al bilanciamento delle circostanze, la Corte di appello - pur avendo escluso quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. - ha confermato il giudizio di equivalenza quantunque avrebbe potuto ritenere la prevalenza della detta circostanza attenuante, «rendendo il trattamento sanzionatorio maggiormente coerente [con] l'effettivo disvalore del fatto». 3. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, ha reiterato le censure già mosse con l'atto di appello, senza effettivamente confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali esse sono state disattese, difettando pertanto della prescritta specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). In ogni caso, è versato in fatto perché è incentrato su un erroneo apprezzamento della prova ma non ne adduce in alcun modo il travisamento; ed è parimenti versato in fatto, oltre che del tutto generico, nella parte in cui censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze da parte della Corte di appello, assumendo che se si fosse ritenuta la prevalenza della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno cagionato, si sarebbe reso il trattamento sanzionatorio più coerente con l'effettivo disvalore del fatto (ivi; cfr. pure Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e- ixot.c20 f CORTE DI CASSAZIONE V SEZI