CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03866/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 9/7/2024 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Catania con la quale ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti è stata rideterminata la pena a lui inflitta per i delitti ascritti in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. L'imputato censura la decisione deducendo violazione di legge per la mancata valutazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. Il ricorso è inammissibile. In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194) Deve altresì precisarsi che il motivo con il quale il ricorrente denuncia l'illegalità della pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024, è indeducibile davanti alla Corte di cassazione posto che la sentenza impugnata è intervenuta successivamente a quella della Corte costituzionale del 13/5/2024, per cui la difesa dell'imputato & poteva formulare una richiesta di concordato tenendo conto del novum normativo introdotto dalla Corte costituzionale, ne consegue che l'applicazione di tale circostanza non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Questa Corte in tema di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p.p., ma il principio è applicabile in tutti i casi in cui vi sia un'innovazione del diritto penale sostanziale che incida sul diritto dell'imputato ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole, ha affermato che il tema afferente all'applicazione del nuovo istituto può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione e può essere altresì rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. anche in caso di ricorso inammissibile solo quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore delle disposizioni normative innovative ( nel caso esaminato dalle Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266594, si trattava del d. Igs. 16 marzo 2015, in conformità Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Rv. 269913; Sez. 7, Ordinanza n. 15659 del 08/03/2018, Rv. 272913). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a