CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 36992/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena e la non menzione concesse a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna irrevocabili rispettivamente il 27 gennaio 2002 e il 30 ottobre 2013, dichiarando condonata la pena inflitta con la prima delle due sentenze di condanna. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con un primo motivo, vizi della motivazione per l'omessa considerazione della memoria depositata dalla difesa, e con un secondo motivo violazioni di legge, per non essersi proceduto, anziché alla revoca della sospensione condizionale, alla sola concessione dell'indulto, in quanto avente effetti assorbenti comportando esso l'estinzione in tutto o in parte della pena. 3. Entrambi i motivi devono ritenersi inammissibili. Infatti, il primo motivo risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato, non rappresentando l'oggetto della memoria che cita e la sua potenziale attitudine a orientare l'iter decisionale secondo corrette coordinate. Il secondo motivo si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la perfetta autonomia e la possibilità del concorso tra i benefici del condono e della sospensione condizionale della esecuzione della pena (in quanto tali suscettibili di congiunta applicazione), comportano la conseguenza che, di converso, la dichiarazione dell'estinzione di una pena per effetto dell'indulto non è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena medesima, qualora ricorrano le condizioni di legge di quest'ultima. Né tale revoca è priva di rilevanza sul piano giuridico, in quanto solamente se sia stata revocata la sospensione condizionale, la pena dichiarata condonata potrà essere eseguita qualora sopravvenga anche la revoca dell'indulto (Sez. 1, n. 8976 del 31/01/2008, Rv. 239044; nello stesso senso, non massimate, fra le altre, Sez. 5, n. 37859 del 14/06/2016; Sez. 6, n. 45070 del 24/09/2014; Sez. 1, n. 25387 del 13/06/2014). 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente