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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27685/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 marzo 1957; avverso la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa previsione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 216

I. fall., ha dichiarato l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque, omettendo, tuttavia, di statuire riguardo all'interdizione temporanea dei pubblici uffici.

2. Il ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen.) è fondato.

La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (nella durata, predeterminata dall'art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta) è dovuta per legge, senza che vi sia, neanche con riferimento alla durata della stessa, alcun profilo di discrezionalità da parte del giudice, con conseguente possibilità di irrogarla non solo in sede di esecuzione, ma anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016, Galdini, Rv. 266501).

Sicché va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 marzo 1957; avverso la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa previsione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 216 I. fall., ha dichiarato l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni cinque, omettendo, tuttavia, di statuire riguardo all'interdizione temporanea dei pubblici uffici. 2. Il ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen.) è fondato. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (nella durata, predeterminata dall'art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta) è dovuta per legge, senza che vi sia, neanche con riferimento alla durata della stessa, alcun profilo di discrezionalità da parte del giudice, con conseguente possibilità di irrogarla non solo in sede di esecuzione, ma anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016, Galdini, Rv. 266501). Sicché va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa irrogazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone. Così
Sentenza Cassazione n. 27685/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris