CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 1986
Cassazione n. 18429/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1986 avverso la sentenza del 31/01/2024 del GIUDICE della UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone con sentenza del 3/1/2024 applicava su richiesta di parte a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed euro duecento novantadue di multa per i reati ascrittigli. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve, pertanto, essere definito nelle forme de plano. 1.1 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n.8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 - 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». 1.2 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 22 marzo