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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18185/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Macerata con sentenza 7/7/2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, HUSOVIC Adriano.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la valenza attribuita all'individuazione fotografica svolta, è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta (Sez. 2 -, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019 Rv. 275585 - 01) e ciò indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 Rv. 262599 - 01), unico aspetto oggetto di contestazione in sede di ricorso e di appello.

3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen, è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decisojn Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Macerata con sentenza 7/7/2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, HUSOVIC Adriano. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la valenza attribuita all'individuazione fotografica svolta, è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta (Sez. 2 -, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019 Rv. 275585 - 01) e ciò indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 Rv. 262599 - 01), unico aspetto oggetto di contestazione in sede di ricorso e di appello. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen, è inammissibile perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decisojn Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore
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