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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 giugno 1982

Cassazione n. 11067/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1982avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB.

Riesame di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato edell'ordinanza genetica;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Bari ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari aveva applicato la misuradella custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in data antecedente eprossima al 15 dicembre 2023 (capo 19).I giudici hanno dato atto che le indagini avevano consentito di accertareche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo detenuto presso lacasa circondariale di Lecce, avevano ordinato in diverse occasioni quantitativi disostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana da alcuni soggettidi Noicattaro, fra cui appunto [OSCURATO:PERSONA], soprannominato il cavallo.Al ricorrente è stato contestato di aver venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quantitativo pari a circa 2 kg. di cocaina, dietro corrispettivo di una sommadi denaro ricevuta in contanti.2.

Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha propostoricorso formulando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la nullità dell’ordinanza di applicazionedella misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo.[OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento applicativo della misura cautelare non avevaravvisato né il pericolo di fuga, né il pericolo di inquinamento probatorio e,purtuttavia, aveva escluso la necessità di procedere ad interrogatorio preventivoin ragione della contestazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato exart.416 bis 1 (capo 24) ai soli coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il difensore ricorda che nei procedimenti plurisoggettivi l’interrogatorio anticipatoprevisto dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. deve essere espletato apena di nullità dell’ordinanza nei confronti di tutti gli indagati rispetto ai quali nonsussistono ipotesi di deroga.L’omesso interrogatorio preventivo e la conseguente nullità sono statiritualmente eccepiti, ma il Tribunale ha rigettato l’eccezione in adesioneall’orientamento per cui, nel caso in cui le condizioni di deroga all’interrogatorioanticipato riguardano solo alcuni indagati, il Gip può svolgere l’interrogatoriosuccessivo anche nei confronti dei coindagati per i quali non ricorrono le ipotesidi deroga, in modo da permettere una gestione unitaria del procedimento.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Le indagini non avevanodocumentato contatti le telefonici, né di altra natura di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] oColasuonno o qualcuno degli altri indagati, ulteriori rispetto alla conversazionetelefoniche del 31 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, né erano stati accertatiapprovvigionamenti di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] o pagamento disomme di danaro in suo favore; al contrario le indagini avevano documentatoche, contrariamente al modus operandi dei coindagati di utilizzare schedetelefoniche intestate ad altri soggetti, [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato il 31 dicembre2023 [OSCURATO:PERSONA] con l'utenza telefonica a lui intestata e si erapresentato come [OSCURATO:PERSONA].Nel corso di altro procedimento [OSCURATO:PERSONA], operante nell’ambitodegli ambienti criminali di Noicattaro e conoscente di [OSCURATO:PERSONA] e del clanda lui capeggiato, aveva riferito che tale clan, a partire dal 2023, si rifornivadi sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta si riforniva daMichele “cavallo”: il collaboratore, a proposito di tale ultimo soggetto, avevachiarito trattarsi di [OSCURATO:PERSONA] “cavadd” di Loseto e non lo aveva riconosciuto nellafoto ritraente il ricorrente, che pure aveva dichiarato di conoscere.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbenterispetto al secondo.2.

L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. statuisce che, prima didisporre la misura cautelare, il giudice debba procedere all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini con le modalità di cui agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di quelle articolo 274 comma 1lett. a) e b), oppure l'esigenza cautelare di quell'articolo 274 comma 1 lettera cin relazione ad uno dei delitti indicati dall'articolo 407 comma 2 lettera a,all'articolo 362 comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza personale.Il tema che viene in rilievo è quello della possibilità per il Gip, neiprocedimenti soggettivamente cumulativi in cui per alcuni degli indagatisussistono i presupposti che consentono di posticipare l’interrogatorio digaranzia, di svolgere detto interrogatorio dopo l’esecuzione della misura anchenei confronti dei coindagati per i quali non sussistono detti presupposti.Al momento della pronuncia impugnata, come dato atto dallo stessoTribunale, a fronte di diversi orientamenti registrati sul punto dalle Sezionisemplici della Corte, con ordinanza del 24 ottobre 2015 ex art. 618 comma 1cod. proc. pen., la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, ma l’udienzanon si era ancora tenuta; nella pendenza della questione, il Tribunale haritenuto di aderire all’indirizzo per cui il giudice poteva posticipare l’interrogatorioanche nei confronti degli indagati rispetto ai quali non sussistevano i presuppostisu indicati.La decisione delle Sezioni Unite, intervenuta all’udienza del 15 gennaio2026, è stata nel senso:-che il Giudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelareriguardante più indagati ai quali sono contestati i reati connessi ex art. 12 cod.proc. pen. o probatoriamente collegati ex art.371 comma 2 lett. b) o c) cod.proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare nei confrontidi uno o più di essi una misura personale in assenza di previo interrogatorio aisensi dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., nei confronti dei coindagatidestinatari di misura personale per i quali non sussistono dette condizioni debbaeffettuare l'interrogatorio preventivo;- che l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previstodall'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. integra una nullità a regimeintermedio ex articolo 178 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. che può esserededotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevataex officio nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede diinterrogatorio di garanzia (cfr. informazione provvisoria).3.

Nel caso in esame l’ordinanza applicativa della misura cautelare neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90,fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., è nullain quanto emessa in assenza di preventivo interrogatorio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata (così come l’ordinanza genetica)deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la immediataliberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11067/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 326/2026LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - 11/03/2026DANIELA CALAFIORE R.G.N. 1655/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -DAVIDE LAUROha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1982avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB.

Riesame di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato edell'ordinanza genetica;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale del Riesame di Bari ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudiceper le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari aveva applicato la misuradella custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in data antecedente eprossima al 15 dicembre 2023 (capo 19).I giudici hanno dato atto che le indagini avevano consentito di accertareche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo detenuto presso lacasa circondariale di Lecce, avevano ordinato in diverse occasioni quantitativi disostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana da alcuni soggettidi Noicattaro, fra cui appunto [OSCURATO:PERSONA], soprannominato il cavallo.Al ricorrente è stato contestato di aver venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quantitativo pari a circa 2 kg. di cocaina, dietro corrispettivo di una sommadi denaro ricevuta in contanti.2.

Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha propostoricorso formulando due motivi.2.1.

Con il primo motivo, ha dedotto la nullità dell’ordinanza di applicazionedella misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo.[OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento applicativo della misura cautelare non avevaravvisato né il pericolo di fuga, né il pericolo di inquinamento probatorio e,purtuttavia, aveva escluso la necessità di procedere ad interrogatorio preventivoin ragione della contestazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato exart.416 bis 1 (capo 24) ai soli coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il difensore ricorda che nei procedimenti plurisoggettivi l’interrogatorio anticipatoprevisto dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. deve essere espletato apena di nullità dell’ordinanza nei confronti di tutti gli indagati rispetto ai quali nonsussistono ipotesi di deroga.L’omesso interrogatorio preventivo e la conseguente nullità sono statiritualmente eccepiti, ma il Tribunale ha rigettato l’eccezione in adesioneall’orientamento per cui, nel caso in cui le condizioni di deroga all’interrogatorioanticipato riguardano solo alcuni indagati, il Gip può svolgere l’interrogatoriosuccessivo anche nei confronti dei coindagati per i quali non ricorrono le ipotesidi deroga, in modo da permettere una gestione unitaria del procedimento.2.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Le indagini non avevanodocumentato contatti le telefonici, né di altra natura di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] oColasuonno o qualcuno degli altri indagati, ulteriori rispetto alla conversazionetelefoniche del 31 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, né erano stati accertatiapprovvigionamenti di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] o pagamento disomme di danaro in suo favore; al contrario le indagini avevano documentatoche, contrariamente al modus operandi dei coindagati di utilizzare schedetelefoniche intestate ad altri soggetti, [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato il 31 dicembre2023 [OSCURATO:PERSONA] con l'utenza telefonica a lui intestata e si erapresentato come [OSCURATO:PERSONA].Nel corso di altro procedimento [OSCURATO:PERSONA], operante nell’ambitodegli ambienti criminali di Noicattaro e conoscente di [OSCURATO:PERSONA] e del clanda lui capeggiato, aveva riferito che tale clan, a partire dal 2023, si rifornivadi sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta si riforniva daMichele “cavallo”: il collaboratore, a proposito di tale ultimo soggetto, avevachiarito trattarsi di [OSCURATO:PERSONA] “cavadd” di Loseto e non lo aveva riconosciuto nellafoto ritraente il ricorrente, che pure aveva dichiarato di conoscere.3.

Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbenterispetto al secondo.2.

L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. statuisce che, prima didisporre la misura cautelare, il giudice debba procedere all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini con le modalità di cui agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di quelle articolo 274 comma 1lett. a) e b), oppure l'esigenza cautelare di quell'articolo 274 comma 1 lettera cin relazione ad uno dei delitti indicati dall'articolo 407 comma 2 lettera a,all'articolo 362 comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza personale.Il tema che viene in rilievo è quello della possibilità per il Gip, neiprocedimenti soggettivamente cumulativi in cui per alcuni degli indagatisussistono i presupposti che consentono di posticipare l’interrogatorio digaranzia, di svolgere detto interrogatorio dopo l’esecuzione della misura anchenei confronti dei coindagati per i quali non sussistono detti presupposti.Al momento della pronuncia impugnata, come dato atto dallo stessoTribunale, a fronte di diversi orientamenti registrati sul punto dalle Sezionisemplici della Corte, con ordinanza del 24 ottobre 2015 ex art. 618 comma 1cod. proc. pen., la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, ma l’udienzanon si era ancora tenuta; nella pendenza della questione, il Tribunale haritenuto di aderire all’indirizzo per cui il giudice poteva posticipare l’interrogatorioanche nei confronti degli indagati rispetto ai quali non sussistevano i presuppostisu indicati.La decisione delle Sezioni Unite, intervenuta all’udienza del 15 gennaio2026, è stata nel senso:-che il Giudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelareriguardante più indagati ai quali sono contestati i reati connessi ex art. 12 cod.proc. pen. o probatoriamente collegati ex art.371 comma 2 lett. b) o c) cod.proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare nei confrontidi uno o più di essi una misura personale in assenza di previo interrogatorio aisensi dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., nei confronti dei coindagatidestinatari di misura personale per i quali non sussistono dette condizioni debbaeffettuare l'interrogatorio preventivo;- che l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previstodall'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. integra una nullità a regimeintermedio ex articolo 178 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. che può esserededotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevataex officio nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede diinterrogatorio di garanzia (cfr. informazione provvisoria).3.

Nel caso in esame l’ordinanza applicativa della misura cautelare neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90,fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., è nullain quanto emessa in assenza di preventivo interrogatorio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata (così come l’ordinanza genetica)deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la immediataliberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione diCioce [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1982, se non detenuto per altra causa.

Mandaalla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo alProcuratore Generale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626cod. proc. pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] MontagniP.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione diCioce [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1982, se non detenuto per altra causa.

Mandaalla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo alProcuratore Generale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626cod. proc. pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1982avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB. Riesame  di  BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]  cheha chiesto  l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato edell'ordinanza genetica;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]  che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale  del Riesame di Bari ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudiceper le indagini preliminari  presso il Tribunale di Bari  aveva applicato  la misuradella custodia in carcere nei confronti di  [OSCURATO:PERSONA]  in ordine al reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in data antecedente eprossima al 15 dicembre 2023 (capo 19).I giudici   hanno  dato atto che le indagini avevano consentito di accertareche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo  detenuto presso lacasa circondariale di Lecce, avevano ordinato in diverse occasioni quantitativi disostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana  da alcuni soggettidi Noicattaro, fra cui appunto [OSCURATO:PERSONA], soprannominato il cavallo.Al ricorrente  è  stato contestato di aver venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]  quantitativo pari a circa 2 kg. di cocaina, dietro corrispettivo di una sommadi denaro ricevuta in contanti.2. Contro l’ordinanza,  l’indagato, a mezzo del   difensore,  ha propostoricorso formulando due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la nullità dell’ordinanza di applicazionedella misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo.[OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento applicativo della misura cautelare non avevaravvisato né il pericolo di fuga, né il pericolo di inquinamento probatorio e,purtuttavia, aveva escluso la necessità di procedere ad interrogatorio preventivoin ragione della contestazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato exart.416 bis 1 (capo 24) ai soli coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il difensore ricorda che nei procedimenti plurisoggettivi l’interrogatorio anticipatoprevisto  dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. deve essere espletato apena di nullità dell’ordinanza nei confronti di tutti gli indagati rispetto ai quali nonsussistono ipotesi di deroga.L’omesso interrogatorio preventivo e la conseguente nullità sono statiritualmente eccepiti, ma il Tribunale ha rigettato l’eccezione  in adesioneall’orientamento per cui, nel  caso in cui le condizioni di deroga all’interrogatorioanticipato  riguardano solo alcuni indagati,  il Gip può svolgere l’interrogatoriosuccessivo anche nei confronti dei coindagati per i quali non ricorrono le ipotesidi deroga, in modo da permettere una gestione unitaria del procedimento.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.  Le indagini non avevanodocumentato contatti le telefonici,   né di altra natura  di  [OSCURATO:PERSONA] con  [OSCURATO:PERSONA] oColasuonno o qualcuno degli altri indagati, ulteriori rispetto alla conversazionetelefoniche del 31 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, né  erano  stati accertatiapprovvigionamenti di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]  o  pagamento disomme  di danaro in suo favore; al contrario le indagini   avevano documentatoche, contrariamente al modus operandi dei coindagati di utilizzare schedetelefoniche intestate ad altri soggetti, [OSCURATO:PERSONA]   aveva contattato il 31 dicembre2023 [OSCURATO:PERSONA] con l'utenza telefonica  a lui  intestata  e si  erapresentato come [OSCURATO:PERSONA].Nel corso di altro procedimento [OSCURATO:PERSONA], operante nell’ambitodegli ambienti criminali di Noicattaro e  conoscente di [OSCURATO:PERSONA] e del  clanda lui capeggiato,   aveva  riferito che  tale clan, a partire dal 2023, si rifornivadi sostanza stupefacente  da [OSCURATO:PERSONA],  che a sua volta si riforniva daMichele “cavallo”: il collaboratore, a proposito di tale ultimo soggetto, avevachiarito  trattarsi di [OSCURATO:PERSONA] “cavadd” di Loseto e  non lo aveva  riconosciuto nellafoto ritraente il ricorrente, che pure aveva  dichiarato di conoscere.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbenterispetto al secondo.2.  L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.  statuisce che, prima didisporre la misura  cautelare,  il giudice debba  procedere all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini con le modalità  di cui agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di quelle articolo 274 comma 1lett. a) e b),  oppure l'esigenza cautelare di quell'articolo 274 comma 1 lettera cin relazione ad uno dei delitti indicati dall'articolo 407 comma 2 lettera a,all'articolo 362 comma 1-ter,  ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza personale.Il tema che viene in rilievo è quello della possibilità  per il Gip, neiprocedimenti soggettivamente cumulativi in cui per alcuni degli indagatisussistono  i presupposti che consentono di posticipare l’interrogatorio digaranzia,   di svolgere  detto interrogatorio dopo l’esecuzione della misura anchenei confronti dei coindagati per i quali  non sussistono detti presupposti.Al momento della pronuncia  impugnata, come dato atto dallo  stessoTribunale, a fronte di diversi orientamenti registrati sul punto dalle Sezionisemplici della Corte, con ordinanza  del 24 ottobre 2015 ex art. 618 comma 1cod. proc. pen., la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, ma   l’udienzanon si era ancora tenuta; nella pendenza della questione, il Tribunale  haritenuto di aderire all’indirizzo per cui il giudice poteva posticipare l’interrogatorioanche nei confronti degli indagati rispetto ai quali non sussistevano i presuppostisu indicati.La decisione delle  Sezioni Unite, intervenuta all’udienza del 15 gennaio2026, è stata  nel senso:-che il Giudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelareriguardante più indagati ai quali sono contestati i reati connessi ex art. 12 cod.proc. pen. o probatoriamente collegati ex art.371 comma 2 lett. b) o c) cod.proc. pen.,  quando  ritenga sussistenti le condizioni per applicare nei confrontidi uno o più di essi una misura personale in assenza di previo interrogatorio aisensi dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., nei confronti dei coindagatidestinatari di misura personale per i quali non sussistono dette condizioni debbaeffettuare l'interrogatorio preventivo;- che l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previstodall'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. integra una nullità a regimeintermedio ex articolo 178 comma 1 lett.c)  cod. proc. pen. che può esserededotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevataex officio nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede diinterrogatorio di garanzia (cfr. informazione provvisoria).3. Nel caso in esame l’ordinanza applicativa della misura cautelare neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]    in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90,fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274  lett. c) cod. proc. pen.,  è nullain quanto   emessa in assenza di preventivo interrogatorio.Ne  consegue che l’ordinanza impugnata (così come l’ordinanza genetica)deve essere annullata senza rinvio e  deve essere disposta la immediataliberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11067/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 326/2026LUCIA [OSCURATO:PERSONA] - 11/03/2026DANIELA CALAFIORE  R.G.N. 1655/2026ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -DAVIDE LAUROha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1982avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB. Riesame  di  BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]  cheha chiesto  l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato edell'ordinanza genetica;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]  che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., ilTribunale  del Riesame di Bari ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudiceper le indagini preliminari  presso il Tribunale di Bari  aveva applicato  la misuradella custodia in carcere nei confronti di  [OSCURATO:PERSONA]  in ordine al reato di cuiall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in data antecedente eprossima al 15 dicembre 2023 (capo 19).I giudici   hanno  dato atto che le indagini avevano consentito di accertareche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo  detenuto presso lacasa circondariale di Lecce, avevano ordinato in diverse occasioni quantitativi disostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana  da alcuni soggettidi Noicattaro, fra cui appunto [OSCURATO:PERSONA], soprannominato il cavallo.Al ricorrente  è  stato contestato di aver venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]  quantitativo pari a circa 2 kg. di cocaina, dietro corrispettivo di una sommadi denaro ricevuta in contanti.2. Contro l’ordinanza,  l’indagato, a mezzo del   difensore,  ha propostoricorso formulando due motivi.2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la nullità dell’ordinanza di applicazionedella misura cautelare per omesso interrogatorio preventivo.[OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento applicativo della misura cautelare non avevaravvisato né il pericolo di fuga, né il pericolo di inquinamento probatorio e,purtuttavia, aveva escluso la necessità di procedere ad interrogatorio preventivoin ragione della contestazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen. aggravato exart.416 bis 1 (capo 24) ai soli coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il difensore ricorda che nei procedimenti plurisoggettivi l’interrogatorio anticipatoprevisto  dall’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. deve essere espletato apena di nullità dell’ordinanza nei confronti di tutti gli indagati rispetto ai quali nonsussistono ipotesi di deroga.L’omesso interrogatorio preventivo e la conseguente nullità sono statiritualmente eccepiti, ma il Tribunale ha rigettato l’eccezione  in adesioneall’orientamento per cui, nel  caso in cui le condizioni di deroga all’interrogatorioanticipato  riguardano solo alcuni indagati,  il Gip può svolgere l’interrogatoriosuccessivo anche nei confronti dei coindagati per i quali non ricorrono le ipotesidi deroga, in modo da permettere una gestione unitaria del procedimento.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.  Le indagini non avevanodocumentato contatti le telefonici,   né di altra natura  di  [OSCURATO:PERSONA] con  [OSCURATO:PERSONA] oColasuonno o qualcuno degli altri indagati, ulteriori rispetto alla conversazionetelefoniche del 31 dicembre 2023 e 15 gennaio 2024, né  erano  stati accertatiapprovvigionamenti di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA]  o  pagamento disomme  di danaro in suo favore; al contrario le indagini   avevano documentatoche, contrariamente al modus operandi dei coindagati di utilizzare schedetelefoniche intestate ad altri soggetti, [OSCURATO:PERSONA]   aveva contattato il 31 dicembre2023 [OSCURATO:PERSONA] con l'utenza telefonica  a lui  intestata  e si  erapresentato come [OSCURATO:PERSONA].Nel corso di altro procedimento [OSCURATO:PERSONA], operante nell’ambitodegli ambienti criminali di Noicattaro e  conoscente di [OSCURATO:PERSONA] e del  clanda lui capeggiato,   aveva  riferito che  tale clan, a partire dal 2023, si rifornivadi sostanza stupefacente  da [OSCURATO:PERSONA],  che a sua volta si riforniva daMichele “cavallo”: il collaboratore, a proposito di tale ultimo soggetto, avevachiarito  trattarsi di [OSCURATO:PERSONA] “cavadd” di Loseto e  non lo aveva  riconosciuto nellafoto ritraente il ricorrente, che pure aveva  dichiarato di conoscere.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, di carattere assorbenterispetto al secondo.2.  L’art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen.  statuisce che, prima didisporre la misura  cautelare,  il giudice debba  procedere all'interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini con le modalità  di cui agli articoli 64 e 65,salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di quelle articolo 274 comma 1lett. a) e b),  oppure l'esigenza cautelare di quell'articolo 274 comma 1 lettera cin relazione ad uno dei delitti indicati dall'articolo 407 comma 2 lettera a,all'articolo 362 comma 1-ter,  ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza personale.Il tema che viene in rilievo è quello della possibilità  per il Gip, neiprocedimenti soggettivamente cumulativi in cui per alcuni degli indagatisussistono  i presupposti che consentono di posticipare l’interrogatorio digaranzia,   di svolgere  detto interrogatorio dopo l’esecuzione della misura anchenei confronti dei coindagati per i quali  non sussistono detti presupposti.Al momento della pronuncia  impugnata, come dato atto dallo  stessoTribunale, a fronte di diversi orientamenti registrati sul punto dalle Sezionisemplici della Corte, con ordinanza  del 24 ottobre 2015 ex art. 618 comma 1cod. proc. pen., la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, ma   l’udienzanon si era ancora tenuta; nella pendenza della questione, il Tribunale  haritenuto di aderire all’indirizzo per cui il giudice poteva posticipare l’interrogatorioanche nei confronti degli indagati rispetto ai quali non sussistevano i presuppostisu indicati.La decisione delle  Sezioni Unite, intervenuta all’udienza del 15 gennaio2026, è stata  nel senso:-che il Giudice per le indagini preliminari in un procedimento cautelareriguardante più indagati ai quali sono contestati i reati connessi ex art. 12 cod.proc. pen. o probatoriamente collegati ex art.371 comma 2 lett. b) o c) cod.proc. pen.,  quando  ritenga sussistenti le condizioni per applicare nei confrontidi uno o più di essi una misura personale in assenza di previo interrogatorio aisensi dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen., nei confronti dei coindagatidestinatari di misura personale per i quali non sussistono dette condizioni debbaeffettuare l'interrogatorio preventivo;- che l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previstodall'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. integra una nullità a regimeintermedio ex articolo 178 comma 1 lett.c)  cod. proc. pen. che può esserededotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevataex officio nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede diinterrogatorio di garanzia (cfr. informazione provvisoria).3. Nel caso in esame l’ordinanza applicativa della misura cautelare neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]    in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90,fondata sulle esigenze cautelari di cui all’art. 274  lett. c) cod. proc. pen.,  è nullain quanto   emessa in assenza di preventivo interrogatorio.Ne  consegue che l’ordinanza impugnata (così come l’ordinanza genetica)deve essere annullata senza rinvio e  deve essere disposta la immediataliberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altra causa. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione diCioce [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1982, se non detenuto per altra causa. Mandaalla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo alProcuratore Generale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626cod. proc. pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore              Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] MontagniP.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione diCioce [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/06/1982, se non detenuto per altra causa. Mandaalla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo alProcuratore Generale presso questa Corte, per quanto di competenza ex art. 626cod. proc. pen.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore              Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11067/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris