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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30922/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 e agli artt. 648 e 648- bis cod. pen. in quanto, alla luce della riforma Cartabia, il furto aggravato, quale reato presupposto della condotta di riciclaggio contestata, sarebbe divenuto improcedibile per difetto di querela e si contesta il mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648- bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Valgimigli, Rv. 247527 - 01); che la Corte di merito ha congruamente escluso la circostanza attenuante richiamata in ragione del massimo edittale di pena previsto per il delitto presupposto, furto pluriaggravato, che supera quello stabilito per l'applicazione dell'attenuante; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'intervenuta disciplina di favore e il ridimensionamento del disvalore penale del reato presupposto dei delitti contestati, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge in relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 e agli artt. 648 e 648- bis cod. pen. in quanto, alla luce della riforma Cartabia, il furto aggravato, quale reato presupposto della condotta di riciclaggio contestata, sarebbe divenuto improcedibile per difetto di querela e si contesta il mancato riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648- bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 22343 del 04/05/2010, Valgimigli, Rv. 247527 - 01); che la Corte di merito ha congruamente escluso la circostanza attenuante richiamata in ragione del massimo edittale di pena previsto per il delitto presupposto, furto pluriaggravato, che supera quello stabilito per l'applicazione dell'attenuante; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'intervenuta disciplina di favore e il ridimensionamento del disvalore penale del reato presupposto dei delitti contestati, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il P