CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2019
Cassazione n. 07765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1176/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972; -intimata – Oggetto: iva – tour operators – rimborso servizi autonoleggio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3187/11/19 depositata in data 23/05/2019, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:PERSONA], residente in California (USA) ed esercente l’attività di tour operator, impugnava il diniego di rimborso dell’iva assolta a fronte dell’acquisto di servizi di autonoleggio, rimborso chiesto per mezzo di proprio rappresentante fiscale ex art. 17 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 in Italia per l’anno di imposta 2012; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la società; - con la pronuncia qui impugnata la CTR ha accolto l’impugnazione della società contribuente ritenendo prevalente il principio di tutela dell’affidamento in capo alla stessa, non ravvisandosi motivi imperativi d’interesse generale atti a giustificate l’effetto retroattivo della disposizione di cui alla previsione di interpretazione autentica contenuta nell’art. 55 del d.L. n. 69 del 2013, entrata in vigore il 22 giugno 2013, relativa alla interpretazione dell’art. 74 ter c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972; - in forza di tale previsione l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite al di fuori dell’Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggatori non è rimborsabile; tale principio doveva ritenersi invero cristallizzato all’atto della presentazione della dichiarazione, avvenuta il 20 settembre 2012 nel vigore della ridetta norma; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico mezzo di impugnazione dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 ter, 19 e 74 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 55 del d.L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertivo in Leggen. 98 del 2013, nonché dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello (dopo aver riconosciuto la non detraibilità e quindi la non rimborsabilità dell’iva pagata in rivalsa dalla società contribuente) erroneamente pronunciato in favore della società stessa in forza del principio del legittimo affidamento; principio che non poteva qui –secondo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – applicarsi; - il motivo è fondato; - la questione di diritto posta co n il motivo in esame ha trovato soluzione nella pronuncia di questa Corte (Cass. Sez.5, Sentenza n. 6423 del 06/03/2020) secondo la quale il disposto dell'art. 74 ter d.P.R. n. 633 del 1972 - come interpretato dall'art. 55 d.L. n. 69 del 2013, conv. con modif. in L. n. 98 del 2013 - costituisce applicazione dell'art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non è detraibile né rimborsabile l'imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite in Stati fuori dell'UE che, nella qualità di "tour operators", abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogati da terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione è necessaria al fine di assicurare l'attribuzione del gettito dell'imposta a ciascuno degli Stati in cui tali prestazioni sono rese, evitando disparità di trattamento rispetto alle agenzie che, stabilite all'interno Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione, svolgono la medesima attività. Deve conseguentemente essere disapplicato il regime intertemporale stabilito dall'art. 55 cit. che, in contrasto con il menzionato art. 310 direttiva 2006/112/CE, fa salvi i rimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del d.L. n. 69 del 2013, comportando per essi un'ingiustificata rinuncia alla riscossione e una discriminazione tra contribuenti calibrata su un dato meramente casuale; - questa Corte (Cass. civ., 27 febbraio 2017, n. 4961) ha anche in argomento poi precisato che la disciplina in esame si pone in contrasto con l'art. 310 della direttiva 2006/112/CE, riproponente sul punto la regola già stabilita dall'art. 26, n. 4 della sesta direttiva ed in base al quale "gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all'art. 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono nè detraibili nè rimborsabili in alcuno Stato membro". Ed invero, ancorare la c.d. "salvezza" dei rimborsi alla circostanza meramente casuale che, entro la data di entrata in vigore del d.L. n. 69 del 2013, l'[OSCURATO:PERSONA] abbia, o no, recuperato le somme indebitamente rimborsate comporterebbe la rinuncia ingiustificata alla riscossione dell'Iva, che concorre ad alimentare le risorse proprie dell'Unione, oggetto dei rimborsi indebiti non recuperati e determinerebbe, inoltre, una discriminazione tra i contribuenti calibrata sul dato fortuito dell'avvenuto recupero; - ne deriva che nel caso in esame, in cui risalta la chiarezza della norma comunitaria, alla quale quella nazionale ha inteso dare attuazione, la norma va senz'altro disapplicata in riferimento alla fattispecie in esame; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - per tali ragioni, il ricorso è accolto; la sentenza va quindi cassata; non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnatae decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna parte controricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte