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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 29829/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2845/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.) Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto i ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] inammissibile perché proposto personalmente; Ritenuto il ricorso proposto dal difensore inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2845/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.) Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto i ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] inammissibile perché proposto personalmente; Ritenuto il ricorso proposto dal difensore inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.