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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 1991

Cassazione n. 04007/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];, • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale si insiste per l'accoglimento degli stessi.

Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio, sostenendosi l'uso di gruppo - è interamente versato in fatto ed è, comunque, generico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3, nella parte in cui si sottolinea che non viene menzionato alcun compartecipe, nè indicato il numero esatto dei soggetti con i quali l'imputata avrebbe dovuto consumare la droga e non avendo la predetta chiarito se avesse ricevuto il denaro necessario per l'acquisto da ognuno dei compagni).

Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputata, considerando anche la natura del reato ascrittole, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.

Il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputata è soggetto gravato da molteplici precedenti penali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];, • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale si insiste per l'accoglimento degli stessi. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio, sostenendosi l'uso di gruppo - è interamente versato in fatto ed è, comunque, generico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3, nella parte in cui si sottolinea che non viene menzionato alcun compartecipe, nè indicato il numero esatto dei soggetti con i quali l'imputata avrebbe dovuto consumare la droga e non avendo la predetta chiarito se avesse ricevuto il denaro necessario per l'acquisto da ognuno dei compagni). Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputata, considerando anche la natura del reato ascrittole, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne. Il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputata è soggetto gravato da molteplici precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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