CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 16599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/10/2024 emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la riqualificazione del ricorso come opposizione ex art. 263, comma 5, cod.proc.pen. e trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il dissequestro del trattore sottoposto a sequestro probatorio con provvedimento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 gennaio 2023, disponendone la restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazioneall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. sotto il profilo che il Pubblico Ministero non ha considerato che sulla proprietà del trattore esiste una controversia tra le parti interessate, e, pertanto, il bene doveva restare in sequestro e la decisione andava rimessa al competente giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va premesso che durante la fase delle indagini preliminari l'indagato, a fronte di un sequestro probatorio, ha due opzioni: a) impugnare, davanti al Tribunale del Riesame, il sequestro probatorio e, in caso di reiezione, ricorrere per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.; b) chiedere al Pubblico Ministero, la restituzione dei beni sequestrati e, in caso di reiezione, proporre opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari, la cui decisione, eventualmente sfavorevole, può essere impugnata solo per cassazione a norma del combinato disposto degli artt. 263, comma 5, e 127, comma 7, cod. proc. pen. Con il ricorso per cassazione non può essere direttamente impugnato il provvedimento del pubblico ministero, perché l'art. 263 cod. proc. pen. riserva al pubblico ministero il potere decisorio pieno sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio (art. 263, comma 4, cod. proc. pen.), mentre con riferimento al sequestro preventivo l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. gli attribuisce solo il compito di delibare la richiesta di revoca del sequestro preventivo provvedendo direttamente in caso di fondatezza della domanda oppure trasmettendola al giudice in caso contrario. Quindi si deve distinguere il sequestro probatorio da quello preventivo poiché il controllo giurisdizionale sulle decisioni del pubblico ministero è assicurato, rispettivamente, dall'opposizione al giudice per le indagini preliminari, in caso di sequestro probatorio, e dall'appello al tribunale di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. in caso di revoca del sequestro preventivo. Avverso il provvedimento del giudice che decide sull'opposizione a norma dell'art. 263, comma 5, è poi ammesso ricorso per cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., mentre avverso il provvedimento emesso in sede di appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. è ammesso ricorso in sede di legittimità per la sola violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.). 2. È stato recentemente chiarito con la sentenza delle Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993 che il meccanismo di controllo previsto dall'art. 2263 cod. proc. pen. con riferimento al sequestro probatorio opera esclusivamente nella fase delle indagini preliminari. È stata, infatti, esclusa la possibilità di una applicazione analogica o estensiva dell'art. 322-bis cod. proc. pen. anche alle ordinanze in materia di sequestro probatorio, con la conseguenza che superata la fase delle indagini preliminari, è davanti al giudice che procede che devono essere avanzate le richieste di modifica/revoca del sequestro probatorio, in assenza di una normativa espressa che preveda mezzi di impugnazione autonomi ed immediati avverso le decisioni adottate dal giudice dell'udienza preliminare sulla restituzione del bene sequestrato, mentre le ordinanze del giudice del dibattimento restano soggette in questa materia alla regola che ne ammette l'impugnazione unitamente con la sentenza (ex art. 586 cod. proc. pen.). Si tratta di valutazioni che il legislatore ha inteso riservare esclusivamente al giudice che procede, escludendo, una volta esercitata l'azione penale, l'impugnazione dell'ordinanza prima che il giudice si pronunci sul merito delle accuse. Si è voluto evitare il rischio di conclusioni contrastanti circa l'utilità probatoria delle cose sequestrate, privilegiando quella del giudice chiamato a pronunciarsi sulla regiudicanda e assicurando, nel contempo, l'impugnazione "differita" dell'ordinanza insieme con la sentenza che definisce il grado del giudizio (art. 586 cod. proc. pen.). 3. Pertanto, trattandosi di sequestro probatorio, il ricorso poteva essere riqualificato a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in opposizione davanti al giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. soltanto ove il procedimento fosse stato ancora pendente nella fase delle indagini preliminari. Una volta superata detta fase, ogni decisione in tema di sequestro probatorio è rimessa alla valutazione del giudice che procede, non potendosi fare rivivere la competenza del giudice delle indagini preliminari attraverso la decisione sull' opposizione che sollecita un controllo postumo sulla decisione del pubblico ministero, con l'effetto che a decidere della sorte di un bene sequestrato non sarebbe il giudice che procede, bensì il giudice della fase precedente che non dispone più degli atti e che sarebbe chiamato a decidere sulla base di un quadro che potrebbe anche essersi modificato per effetto di sopravvenienze probatorie a lui ignote. Nel caso in esame emerge dallo stesso ricorso che il procedimento penale non pende più nella fase delle indagini preliminari, essendovi un riferimento alla prima udienza dibattimentale del 10 dicembre 2025, sicchè per quanto sopra 3osservato non vi è spazio alcuno per procedere ad una diversa qualificazione del ricorso per cassazione, dovendosene pertanto dichiarare l'inammissibilità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al solo pagamento delle spese processuali non ravvisandosi le condizioni per disporre il versamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, in considerazione della inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione non più suscettibile di diversa qualificazione per effetto della progressione del procedimento alla fase del giudizio dopo la proposizione del ricorso. P. P.Q.M