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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14873/2026

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appresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 20729/2025Numero sezionale 4211/2026Numero di raccolta generale 14873/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 2170/2025 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/3/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso, affidato ad unico motivo,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appelloavverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado diMessina n. 2293/2019 in accoglimento del ricorso proposto dal Comune diTortorici avverso avviso di pagamento TIA 2008-2009.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 3/1/2026 questa Corte formulava proposta di definizioneanticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da partedel Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione deglistessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatoridel Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1.

Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per avere i Giudicid’appello travisato i fatti e ignorato le prove documentali che dimostravanola regolare notifica delle fatture prodromiche all’ingiunzione di pagamentoimpugnata e l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, conconseguente erroneità della sentenza in quanto basata su motivazioni nonveritiere e su una valutazione errata delle prove.Numero registro generale 20729/2025Numero sezionale 4211/2026Numero di raccolta generale 14873/2026Data pubblicazione 18/05/20262.2.

Le doglianze vanno disattese sulla scorta di quanto evidenziato, sulpunto, nella proposta di definizione anticipata (« ... nel caso di specie, silamenta l’errore della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la qualeavrebbe erroneamente affermato che le fatture prodromiche all’ingiunzionedi pagamento non sarebbero state notificate, nonostante il Comune diTortorici avesse esplicitamente ammesso di averle ricevute e restituite, enonostante la documentazione prodotta dalla Concessionaria; inoltre, sisostiene che i giudici avrebbero valutato in modo errato un avviso diricevimento prodotto dalla Società d’Ambito, che dimostrava la notifica di undenunciato dalla ricorrente non si riferisce ad un fatto storico travisato o nonpercepito, bensì ad una lettura giuridica del materiale istruttorio, che la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado ha condotto in modo logico e coerente[«L’ATO ME1 ha prodotto una relata di notificazione dell’agente postaleuniversale ricevuta il 23.12.2014, anche se nelle difese e nel fascicolotelematico assume di averne prodotte due (in realtà i due diversi allegaticontengono la stessa relata) ed assume che in queste due occasioni (dellequali, si ribadisce, solo una documentata) sarebbero state notificate decinedi fatture emesse in 7 date diverse ed in tre anni diversi, senza peraltroprodurre alcuna di tali fatture. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che tale allegazione,peraltro non completamente provata (mancando la prova della secondarelata e non essendo stato specificato a quali fatture si riferivano le due relatein tesi allegate), sia comunque non verosimile, essendo contrario a ciò chenormalmente accade che decine di fatture siano state notificate con soli dueplichi o, comunque, ed a maggior ragione con un solo plico.

A tutto concederela potestà impositiva per il 2008 non sarebbe stata tempestivamenteesercitata, con conseguente annullamento delle fatture emesse fino al16.6.2009, oltre a quelle di saldo dell’anno 2008 contenute nelle fatturedatate 5.7.2010.

L’elenco prodotto su file Excel non ha alcun valoreprobatorio»], ed in tal senso, il motivo si traduce in una censura di merito,estranea al perimetro del giudizio di legittimità; considerato che quel che sicontesta è la valutazione della prova, con il che la censura si colloca sul pianodella mera valutazione di merito, il cui sindacato non è ammesso in questaNumero registro generale 20729/2025Numero sezionale 4211/2026Numero di raccolta generale 14873/2026Data pubblicazione 18/05/2026sede se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., vizio non dedotto e comunquenemmeno sostanzialmente ricavabile quale reale contenuto delle svoltedoglianze; osservato infatti che la ricorrente, nel ritenere raggiunta la provadella notifica delle fatture, con l’apparente doglianza dell’error in procedendo,115 c.p.c., ha, in realtà, svolto mere censure di merito, in quanto finalizzatea sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado, invocando un’inammissibilerivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice a quo; rilevatoche la censura è, dunque, inammissibile alla luce dell’insegnamento dellasentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5792/2024 (in tema di c.d.travisamento della prova), nella quale è stato affermato che il momentodell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatoriopossono desumersi è riservato al giudice di merito, ed è per questo sottrattoal giudizio di legittimità, a condizione, che il giudice di merito si sia inproposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimocostituzionale ...»].2.3.

Con riguardo poi a quanto lamentato dalla ricorrente, secondo cui iGiudici d’appello non avrebbero tenuto conto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevaconfermato l’avvenuta ricezione delle fatture sottostanti l’avviso dipagamento impugnato, avendo affermato nei propri atti difensivi che «lefatture oggetto dell’ingiunzione …(erano)… state … tutte restituite all’Ato», siosserva che, dall’esame dei suddetti atti, ritualmente allegati al ricorso ed alcontroricorso, emerge che il Comune ha unicamente dedotto di avercontestato le fatture, indicate nell’avviso di pagamento, emesse nelleannualità 2008-2010, senza alcun riferimento ad eventuali date di ricezionedelle singole fatture nell’anno 2014, come sostenuto dall’odierna ricorrente.2.4.

A ciò consegue che, stante la prescrizione quinquennale del creditorelativo a TIA in quanto tributo locale configurabile come prestazioneperiodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. nn. 31260/2023,22897/2022, 13683/2020, 30362/2018, 26013/2014, 24679/2011,4283/2010), alla data della notifica dell’ingiunzione di pagamento impugnataNumero registro generale 20729/2025Numero sezionale 4211/2026Numero di raccolta generale 14873/2026Data pubblicazione 18/05/2026(13/10/2016, circostanza incontestata), il credito in oggetto relativo allesuddette annualità risultava già estinto per prescrizione, in difetto di prova diprecedenti atti interruttivi ritualmente notificati, come dianzi illustrato.2.5.

Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.3.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4.

A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore sommain favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 4.500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 4.500,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e dellasomma di Euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 20729/2025Numero sezionale 4211/2026Numero di raccolta generale 14873/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 2170/2025 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/3/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso, affidato ad unico motivo,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appelloavverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado diMessina n. 2293/2019 in accoglimento del ricorso proposto dal Comune diTortorici avverso avviso di pagamento TIA 2008-2009.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 3/1/2026 questa Corte formulava proposta di definizioneanticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da partedel Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione deglistessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatoridel Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per avere i Giudicid’appello travisato i fatti e ignorato le prove documentali che dimostravanola regolare notifica delle fatture prodromiche all’ingiunzione di pagamentoimpugnata e l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione, conconseguente erroneità della sentenza in quanto basata su motivazioni nonveritiere e su una valutazione errata delle prove.Numero registro generale 20729/2025Numero sezionale 4211/2026Numero di raccolta generale 14873/2026Data pubblicazione 18/05/20262.2. Le doglianze vanno disattese sulla scorta di quanto evidenziato, sulpunto, nella proposta di definizione anticipata (« ... nel caso di specie, silamenta l’errore della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la qualeavrebbe erroneamente affermato che le fatture prodromiche all’ingiunzionedi pagamento non sarebbero state notificate, nonostante il Comune diTortorici avesse esplicitamente ammesso di averle ricevute e restituite, enonostante la documentazione prodotta dalla Concessionaria; inoltre, sisostiene che i giudici avrebbero valutato in modo errato un avviso diricevimento prodotto dalla Società d’Ambito, che dimostrava la notifica di undenunciato dalla ricorrente non si riferisce ad un fatto storico travisato o nonpercepito, bensì ad una lettura giuridica del materiale istruttorio, che la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado ha condotto in modo logico e coerente[«L’ATO ME1 ha prodotto una relata di notificazione dell’agente postaleuniversale ricevuta il 23.12.2014, anche se nelle difese e nel fascicolotelematico assume di averne prodotte due (in realtà i due diversi allegaticontengono la stessa relata) ed assume che in queste due occasioni (dellequali, si ribadisce, solo una documentata) sarebbero state notificate decinedi fatture emesse in 7 date diverse ed in tre anni diversi, senza peraltroprodurre alcuna di tali fatture. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che tale allegazione,peraltro non completamente provata (mancando la prova della secondarelata e non essendo stato specificato a quali fatture si riferivano le due relatein tesi allegate), sia comunque non verosimile, essendo contrario a ciò chenormalmente accade che decine di fatture siano state notificate con soli dueplichi o, comunque, ed a maggior ragione con un solo plico. A tutto concederela potestà impositiva per il 2008 non sarebbe stata tempestivamenteesercitata, con conseguente annullamento delle fatture emesse fino al16.6.2009, oltre a quelle di saldo dell’anno 2008 contenute nelle fatturedatate 5.7.2010. L’elenco prodotto su file Excel non ha alcun valoreprobatorio»], ed in tal senso, il motivo si traduce in una censura di merito,estranea al perimetro del giudizio di legittimità; considerato che quel che sicontesta è la valutazione della prova, con il che la censura si colloca sul pianodella mera valutazione di merito, il cui sindacato non è ammesso in questaNumero registro generale 20729/2025Numero sezionale 4211/2026Numero di raccolta generale 14873/2026Data pubblicazione 18/05/2026sede se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., vizio non dedotto e comunquenemmeno sostanzialmente ricavabile quale reale contenuto delle svoltedoglianze; osservato infatti che la ricorrente, nel ritenere raggiunta la provadella notifica delle fatture, con l’apparente doglianza dell’error in procedendo,115 c.p.c., ha, in realtà, svolto mere censure di merito, in quanto finalizzatea sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado, invocando un’inammissibilerivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice a quo; rilevatoche la censura è, dunque, inammissibile alla luce dell’insegnamento dellasentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5792/2024 (in tema di c.d.travisamento della prova), nella quale è stato affermato che il momentodell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatoriopossono desumersi è riservato al giudice di merito, ed è per questo sottrattoal giudizio di legittimità, a condizione, che il giudice di merito si sia inproposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimocostituzionale ...»].2.3. Con riguardo poi a quanto lamentato dalla ricorrente, secondo cui iGiudici d’appello non avrebbero tenuto conto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevaconfermato l’avvenuta ricezione delle fatture sottostanti l’avviso dipagamento impugnato, avendo affermato nei propri atti difensivi che «lefatture oggetto dell’ingiunzione …(erano)… state … tutte restituite all’Ato», siosserva che, dall’esame dei suddetti atti, ritualmente allegati al ricorso ed alcontroricorso, emerge che il Comune ha unicamente dedotto di avercontestato le fatture, indicate nell’avviso di pagamento, emesse nelleannualità 2008-2010, senza alcun riferimento ad eventuali date di ricezionedelle singole fatture nell’anno 2014, come sostenuto dall’odierna ricorrente.2.4. A ciò consegue che, stante la prescrizione quinquennale del creditorelativo a TIA in quanto tributo locale configurabile come prestazioneperiodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. nn. 31260/2023,22897/2022, 13683/2020, 30362/2018, 26013/2014, 24679/2011,4283/2010), alla data della notifica dell’ingiunzione di pagamento impugnataNumero registro generale 20729/2025Numero sezionale 4211/2026Numero di raccolta generale 14873/2026Data pubblicazione 18/05/2026(13/10/2016, circostanza incontestata), il credito in oggetto relativo allesuddette annualità risultava già estinto per prescrizione, in difetto di prova diprecedenti atti interruttivi ritualmente notificati, come dianzi illustrato.2.5. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore sommain favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 4.500,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 4.500,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e dellasomma di Euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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