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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35716/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo dei ricorsi, con cui si deduce la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e vizi di motivazione, è inammissibile a fronte della corretta e coerente motivazione in punto di esclusione della sussistenza del medesimo disegno criminoso, rispetto alla quale i ricorrenti, incorrendo in difetto di specificità cd.

"estrinseca" non si confrontano, indugiando nella unilaterale affermazione della relativa sussistenza.

Il secondo motivo, relativo alla ritenuta eccessività della pena, è avulso dalle regole giuridiche invocate, atteso che i ricorrenti sono stati condannati per la fattispecie aggravata ex art. 349 comma 2 cod. pen. nonostante l'assoluzione per il reato di cui al capo a), e previo un giudizio di equivalenza con le ritenute attenuanti generiche.

Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo dei ricorsi, con cui si deduce la violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e vizi di motivazione, è inammissibile a fronte della corretta e coerente motivazione in punto di esclusione della sussistenza del medesimo disegno criminoso, rispetto alla quale i ricorrenti, incorrendo in difetto di specificità cd. "estrinseca" non si confrontano, indugiando nella unilaterale affermazione della relativa sussistenza. Il secondo motivo, relativo alla ritenuta eccessività della pena, è avulso dalle regole giuridiche invocate, atteso che i ricorrenti sono stati condannati per la fattispecie aggravata ex art. 349 comma 2 cod. pen. nonostante l'assoluzione per il reato di cui al capo a), e previo un giudizio di equivalenza con le ritenute attenuanti generiche. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 35716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris