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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25918/2026

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sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Arte-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Sicilian.3943/2025 depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 25660/2025Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 25918/2026Data pubblicazione 29/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/09/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Arte-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Sicilian.3943/2025 depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 25660/2025Numero sezionale 2057/2026Numero di raccolta generale 25918/2026Data pubblicazione 29/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/09/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25918/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris