CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 15712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato quella resa dal Tribunale di Siena in ordine ad un furto in abitazione aggravato (capo 22), in concorso con altra persona. Il ricorso consta di tre motivi con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'attendibilità del riconoscimento operato dalle persone offese, all'applicazione della circostanza aggravante della destrezza e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Quanto al primo profilo di inammissibilità, si rileva che, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Firenze, la ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno dell'attendibilità del riconoscimento delle due persone offese; della piena integrazione dell'aggravante della destrezza; del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ncesco [OSCURATO:PERSONA] ca. t. /-2 Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Pres