CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 29925/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a propone argomenti aspecifici e generici rispetto ad un percorso motivazionale che si sviluppa adeguatamente sulla carenza di elementi che possano favorire un giudizio prognostico di autocontrollo dell’indagato con la concessione di una misura coercitiva di minore rigore rispetto a quella degli arresti domiciliare, in presenza di indici di segno contrario, come la consistente gravità dei maltrattamenti, e l’assenza di resipiscenza. Premesso che, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5 n. 45843 del 14/06/2018, D., Rv. 274133), deve osservarsi che, nel caso in esame, a fronte di un singolo episodio di volenza ritenuto escluso (la difesa non ha prodotto, però, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), residuano altrettanti episodi gravissimi di violenza. In ragione di ciò, correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’asserito elemento di novità non sia tale da comportare una modifica del giudizio di pericolosità. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]