CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11730-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 giugno 2002 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - - ricorrente - Contro -[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino , in persona del Questore pro tempore; -[OSCURATO:PERSONA] dell’Interno , in persona del Ministro pro tempore; - intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 15 novembre 2022 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Questore di Trapani disponeva il respingimento del GHIZAOUI, ordinando al medesimo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. 2. Con decreto emesso in data 08.09.22 il Prefetto di Bologna ne disponeva, poi,l’espulsione per mancata ottemperanza all’ordine sopra ricordato e in data 09.09.22 il GHIZAOUI faceva ingresso al C.P.R., a seguito di provvedimento di trattenimento, in pari data, del Questore di Bologna, convalidato dal Giudice di Pace in data 12.09.22. 3. In data 20.09.22 il GHIZAOUI presentava domanda di protezione internazionale e lo stesso giorno il Questore di Torino disponeva il trattenimento del GHIZAOUI,ai sensi dell’art. 6, co. 3 , D.Lgs. 142 del 2015 e ne chiedeva pertantola convalida al Tribunale Ordinario. In data 22.09.22 il nuovo provvedimento di trattenimento veniva pertanto convalidato dal Tribunale di Torino per ulteriori 60 giorni, con ordinanza qui ricorsa per cassazione. 4. Il Tribunale ha rilevato che: (i) la richiesta di proroga era fondata sull’avvenuta presentazione, da parte del trattenuto, della domanda di protezione internazionale ed in particolare in relazione alla necessità di consentire l’espletamento della relativa procedura; (ii) la richiesta di proroga era inte rvenuta tempestivamente e risultava conforme alle disposizioni di legge attualmente vigenti di cui al D.Lgs. 142 del 2015; (iii) quanto al procedimento in corso per l’eventuale concessione della Protezione Internazionale, in data 14.10.22 la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver effettuatol’audizione del richiedente, aveva deciso di rigettare la domanda per manifesta infondatezza;(iv) l’impugnata proroga era stata richiesta , ai sensi dell’art. 6, co. 8, d.l.gs. n. 142/2015, in quanto, avverso il provvedimento di rigetto della protezione internazionale emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] il trattenuto avevaproposto ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, chiedendo altresì la sospensiva dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;(v) il Tribunale di Torino non si era ancora pronunciato sulla richiesta di sospensiva, in quanto il procedimento erastato assegnato al [OSCURATO:PERSONA] Relatore con provvedimento emesso in data 11.11.22, depositato in data 14.11.22, e con materiale disponibilità del fascicolo per il giudice relatore dal 15.11.22, come attestato in udienza;(vi) con riferimento alle eccezioni svolte dalla difesa nella memoriadepositata in data 14.11.22 e rispetto a qua nto dedotto all’udienza di proroga del trattenimento, risultavano infondate le eccezioni di manifesta illegittimità dei provvedimenti di respingimento e di trattenimento - peraltro già esaminate dal Giudice di Pace -tenuto conto che occorreva aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l'atto presupposto del respingimento potevaessere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale;(vii) in ogni caso, l’ingresso clandestino ed irregolare - in quanto effettuato in assenza di documenti e non attraverso valichi di frontiera preposti -non veniva meno per il fatto che in seguito lo straniero fosse stato identificato e non era incompatibile con il soccorso prestato, posto che l’ingresso illegale eraavvenuto via mare con mezzi di fortuna, ed anzi proprio le necessità di soccorso e di identificazione giustificavano il trattenimento presso i punti di crisi fino all’adozione del provvedimento amministrativo di accoglimento o di respingimento; (viii) per quanto riguarda va, poi, la mancata pronuncia sull’istanza di sospensione nel termine di 5 giorni- anche a voler prescindere dal fatto che si trattava di termine ordinat orio e che la sua violazione potevacomportare l’illegittimità del trattenimento solo in caso di irragionevolezza del tempo trascorsoe che, nel caso in esame, lo stesso, dovevadecorrere da un momento successivo alla designazione del giudice relatore ed alla messa in visione materiale del fascicolo in favore di quest’ultimo(nel caso in esame effettuato il giorno della udienza ) - non era ancora decorso;(ix) non erano neanche ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale, ormai conclusa, né nell’esame dell’istanza di sospensione presentata unitamente al ricorso giurisdizionale. 2.Il provvedimento, pubblicato il 15 novembre 2022, è stato impugnato da GHIZAOUI OUSSAMAcon ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione dell’art. 35bis, D. Lgs 25/2008, con violazione dei termini per l’adozione del provvedimento relativo all’istanza di sospensione del rigetto della protezione internazionale –– impossibilità di prorogare la misura del trattenimento”. 1.1 Osserva il ricorrente che l’art. 6, c. 7, D. Lgs. 142/15, stabilisce che “Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”. Quanto al termine per l’adozione di tale decisione, l’art. 35bis, c. 4, D. Lgs. 25/08, D. Lgs. 25/08, prevede che il decreto venga “pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte”. 1.2 Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che il trattenimento amministrativo costituisce misura limitativa della libertà personaleche non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'art. 13 della Costituzione. Analogamente la direttiva 2008/115/CE, cd. dir. rimpatri, sottolinea - aggiunge sempre il ricorrente - la natura afflittiva e residuale della misura del trattenimento, ciò che ne imporebbe la durata “quanto più breve possibile”. L’art. 15, par. 1, stabilisce inoltre che “Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento […] Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio”. Osserva ancora il ricorrente che, concordemente l’art. 14, c. 1, D. Lgs. 286/98, prevede che la permanenza all’interno di un C.P.R. sia contenuta “per il tempo strettamente necessario” all’esecuzione del rimpatrio. Con specifico riferimento al trattenimento dei richiedenti, il considerando 20 della Direttiva 2013/33/UE, afferma che “è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l’ultima risorsa”, mentre l’art. 9, par. 1, Dir. 2013/33/UE, dispone ”Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile” e che ”I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento”, previsione, poi,recepita anche dal legislatore italiano all’art. 6, c. 6, D. Lgs. 142/15. 1.3 Si sottolinea che con ricorso depositato il 1 novembre 2022, iscritto a ruolo il 3 novembre 2022, ilGhizaoui aveva impugnato il provvedimento di rigetto della protezione internazionale adottato dalla Commissione territoriale di Torino; contestualmente il ricorrente aveva presentato istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato,ai sensi dell’art. 35bis, D. Lgs. n.25/08. Evidenzia dunque il ricorrente che il 15 novembre 2022, ossia12 giorni dopo la proposizione dell’istanza di so spensione , non risultava ancora adottata alcuna decisione in merito, e in occasione dell’udienza di proroga del trattenimentoil Tribunale di Torino rilevava che “il procedimento è iscritto in data 03.11.22 e messo in visione materiale al giudice relatore il 15.11.22”. 1.4 Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe palesemente erroneo in quanto il principio di stretta legalità che informa la materia del trattenimento escluderebbela possibilità di giustificare la misura restrittiva attraverso circostanze non previste dalla legge, “non potendo essere autorizzate proroghe [e convalide, n.d.r.] non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte”. Sempre secondo il ricorrente, la violazione dei termini previsti per la decisione relativa all’istanza di sospensione ex art. 35-bis, c. 4, D. Lgs. 25/08, pari a 5 giorni, non determinerebbela nullità del procedimento, ma non consentirebbe tuttavia la proroga o il mantenimento della misura restrittiva. Diversamenteragionando, la durata della compressione della libertà personale sarebbe condizionata da circostanze del tutto estranee al dettato normativo, con evidente lesione della certezza del diritto e della tutela dei diritti fondamentali della persona, oltre all’esigenza di contenere al minimo i tempi del trattenimentoamministrativo. Paradigmatico sarebbe proprioil caso in esame, in cui il Tribunale di Torino aveva giustificatola proroga adducendo il ritardo ascrivibile alla cancelleria nella “messa in visione materiale del fascicolo” al giudice assegnatario dell’istanza: se eravero infatti che que st’ultimo non poteva decidere sulla richiesta di sospensione fino alla ricezione del fascicolo, sarebbe stato altrettanto innegabile che il rispettodella libertà personale non poteva cedere a ragioni di natura burocratica esclusivamente addebitabili alla pubblica amministrazione, pena l’evaporazione delle garanzie normative. 2. Ritiene il Collegio che le questioni prospettate nel motivo di ricorso qui in esame - involgendo il rapporto tra il disposto normativo dettato dall’art. 6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142/2015 e quello relativo alla disciplina del termine di 5 giorni ex art. 35bis d.lsg. n. 25/2008 - meritano un approfondimento, tramite la discussione del