CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04691/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Milano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la dichiarazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen. in ordine alla sussistenza del dolo è manifestamente infondato; che, invero, il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguarda solo quelle incongruenze che emergono dal contrasto interno del percorso argomentativo della sentenza o dalla sua incompatibilità con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; considerato che, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ambito necessariamente limitato, dovendo il sindacato della Corte di cassazione, per espressa volontà del legislatore, circoscriversi alla verifica dell’esistenza di un apparato motivazionale logicamente coerente, senza possibilità di valutare la corrispondenza della motivazione alle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]