CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 23438/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale delricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTOChe il ricorso avverso il decreto in epigrafe dell’Ufficio di Sorveglianza di Lecce del4/2/2026 (di rigetto dell’autorizzazione richiesta con istanza del 30/1/2026), propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore di fiducia e procuratore speciale,Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brindisi, depositato in cancelleria il 27/2/2026, è statoqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte dal Tribunale disorveglianza di Lecce per quanto di competenza;che in data 3 marzo 2026 è pervenuta via pec in cancelleria dichiarazione sottoscrittadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale (fol. 4), di rinuncia sic et simpliciter alricorso/reclamo (fol. 16);[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che la rinuncia non è motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse,sicché alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia nonmotivata - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 500,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]