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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 07454/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e articolati attraverso una proposta di rilettura degli elementi di prova derivanti dal contenuto del referto medico che attestava la tipologia di lesioni riscontrate sulla persona offesa in occasione dell'aggressione patita per mano del ricorrente la cui sussistenza è stata, altresì, valorizzata dalla Corte per escludere, con argomentazioni non manifestamente illogiche e pertanto incensurabili in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il g. 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] no Anna 1cuolo o E f, O SrATA .P44t 207/:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel comune ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e articolati attraverso una proposta di rilettura degli elementi di prova derivanti dal contenuto del referto medico che attestava la tipologia di lesioni riscontrate sulla persona offesa in occasione dell'aggressione patita per mano del ricorrente la cui sussistenza è stata, altresì, valorizzata dalla Corte per escludere, con argomentazioni non manifestamente illogiche e pertanto incensurabili in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., stante la gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] no Anna 1cuolo o E f, O SrATA .P44t 207/:
Sentenza Cassazione n. 07454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris