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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 37329/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani emessa in data 21/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 06/05/2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale, previa convalida del sequestro preventivo d'urgenza effettuato di iniziativa della polizia giudiziaria, avente per oggetto la somma di denaro in contanti pari ad euro 75.000,00, trovata nella disponibilità dell'indagata in seguito a perquisizione domiciliare eseguita in data 30/04/2025.

2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 322 cod. proc. pen. per assenza del fumus commissi delicti in ordine alla provenienza del denaro sequestrato da precedente reato e in ordine alla natura illecita dello stesso.

2.1. Lamenta in particolare, la difesa, la violazione di legge per inesistenza o illogicità ed incoerenza della motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendo stata sequestrata una rilevante somma di denaro senza che sia stata individuata la tipologia del reato presupposto a fronte dell'ipotizzata ricettazione di cui alla contestazione provvisoria, osservando che il tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento emesso dal G.i.p., avrebbe valorizzato elementi del tutto neutri, quali il quantitativo ingente di denaro, la mancata giustificazione della provenienza lecita dello stesso, la mancanza di attività lavorativa, le modalità di conservazione (la divisione in due buste e l'occultamento in luoghi distinti dell'abitazione), la presenza di precedenti penali a carico dell'indagata, oltre alla nota della Direzione investigativa antimafia, prodotta dal pubblico ministero per l'udienza camerale, dalla quale si evince la frequentazione della ricorrente, e anche della coindagata [OSCURATO:PERSONA], di un parente, tale [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagine nell'ambito di un procedimento di competenza della D.D.A. di Bari per avere costituito, assumendo un ruolo apicale, un sodalizio criminoso dedito al narcotraffico; nella nota, viene segnala, in particolare, la captazione di una conversazione tra presenti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto la vendita di diamanti, poi rinvenuti nell'abitazione della coindagata [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo sarebbe un elemento neutro rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti per il reato di ricettazione contestato alla ricorrente, atteso che i diamanti sono stati rinvenuti soltanto nell'abitazione della coindagata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede.

2. Occorre ricordare che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285608).

Coronario di tale principio è che, ove il tribunale del riesame o dell'appello cautelare reale abbia fatto riferimento - come nella fattispecie in oggetto - oltre che al rilevante ed ingiustificato quantitativo di somme contanti anche ad ulteriori elementi indicativi in senso logico della provenienza dello stesso da delitto, la decisione non è censurabile in sede di legittimità, non potendosi prospettare un'ipotesi di motivazione inesistente o del tutto incoerente.

3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, con un percorso argomentativo tutt'altro che assente o irragionevole, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere il "fumus" del delitto di ricettazione contestato ed il "periculum in mora", motivando sulla sussistenza di numerosi indici rivelatori della provenienza illecita dell'ingente somma di denaro sequestrata.

Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame di Trani ha reputato che l'ingente somma in contanti, pari ad euro 75.000,00 rinvenuta presso l'abitazione dell'indagata, non potesse considerarsi di derivazione lecita, tenuto conto dello stato di disoccupazione dell'indagata stessa, risultata priva di reddito dal 2020, della totale mancanza di spiegazioni sulla provenienza della somma, delle modalità di occultamento, nonché dei precedenti penali specifici; il Tribunale ha altresì segnalato come l'attività di indagine (cfr. nota della D.I.A. di Bari prodotta dal P.M. in sede di riesame) abbia portato ad individuare rapporti di frequentazione della ricorrente (e della coindagata [OSCURATO:PERSONA]) con un parente, [OSCURATO:PERSONA], indagato per essere coinvolto in un sodalizio da lui capeggiato dedito al narcotraffico, con conseguente presunzione di inserimento della ricorrente stessa in un contesto illecito e di affidamento dei proventi delle attività illecite del parente, che potrebbe essere destinatario di confisca.

Tali indici di fondato sospetto della provenienza delittuosa dei beni, ulteriori alle modalità di occultamento ed alla mancanza di redditi lecitamente prodotti, sono significativi della provenienza del denaro da un delitto presupposto (Sez. 2 -, Sentenza n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727) e non consentono un'alternativa spiegazione sulla provenienza stessa.

Parimenti, con riferimento al "periculum in mora", l'ordinanza evidenzia come, nel decreto impugnato con l'istanza di riesame, si dia motivatamente conto sia del pericolo di dispersione della rilevante somma rinvenuta in possesso della ricorrente, che viene confermato alla luce della fungibilità del bene oggetto di sequestro, facilmente trasferibile o occultabile, sia del pericolo che la libera disponibilità della somma possa consentire il reimpiego in attività illecite.

4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani emessa in data 21/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 06/05/2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale, previa convalida del sequestro preventivo d'urgenza effettuato di iniziativa della polizia giudiziaria, avente per oggetto la somma di denaro in contanti pari ad euro 75.000,00, trovata nella disponibilità dell'indagata in seguito a perquisizione domiciliare eseguita in data 30/04/2025. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 322 cod. proc. pen. per assenza del fumus commissi delicti in ordine alla provenienza del denaro sequestrato da precedente reato e in ordine alla natura illecita dello stesso. 2.1. Lamenta in particolare, la difesa, la violazione di legge per inesistenza o illogicità ed incoerenza della motivazione con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendo stata sequestrata una rilevante somma di denaro senza che sia stata individuata la tipologia del reato presupposto a fronte dell'ipotizzata ricettazione di cui alla contestazione provvisoria, osservando che il tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento emesso dal G.i.p., avrebbe valorizzato elementi del tutto neutri, quali il quantitativo ingente di denaro, la mancata giustificazione della provenienza lecita dello stesso, la mancanza di attività lavorativa, le modalità di conservazione (la divisione in due buste e l'occultamento in luoghi distinti dell'abitazione), la presenza di precedenti penali a carico dell'indagata, oltre alla nota della Direzione investigativa antimafia, prodotta dal pubblico ministero per l'udienza camerale, dalla quale si evince la frequentazione della ricorrente, e anche della coindagata [OSCURATO:PERSONA], di un parente, tale [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagine nell'ambito di un procedimento di competenza della D.D.A. di Bari per avere costituito, assumendo un ruolo apicale, un sodalizio criminoso dedito al narcotraffico; nella nota, viene segnala, in particolare, la captazione di una conversazione tra presenti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto la vendita di diamanti, poi rinvenuti nell'abitazione della coindagata [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo sarebbe un elemento neutro rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti per il reato di ricettazione contestato alla ricorrente, atteso che i diamanti sono stati rinvenuti soltanto nell'abitazione della coindagata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. 2. Occorre ricordare che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285608). Coronario di tale principio è che, ove il tribunale del riesame o dell'appello cautelare reale abbia fatto riferimento - come nella fattispecie in oggetto - oltre che al rilevante ed ingiustificato quantitativo di somme contanti anche ad ulteriori elementi indicativi in senso logico della provenienza dello stesso da delitto, la decisione non è censurabile in sede di legittimità, non potendosi prospettare un'ipotesi di motivazione inesistente o del tutto incoerente. 3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, con un percorso argomentativo tutt'altro che assente o irragionevole, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere il "fumus" del delitto di ricettazione contestato ed il "periculum in mora", motivando sulla sussistenza di numerosi indici rivelatori della provenienza illecita dell'ingente somma di denaro sequestrata. Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame di Trani ha reputato che l'ingente somma in contanti, pari ad euro 75.000,00 rinvenuta presso l'abitazione dell'indagata, non potesse considerarsi di derivazione lecita, tenuto conto dello stato di disoccupazione dell'indagata stessa, risultata priva di reddito dal 2020, della totale mancanza di spiegazioni sulla provenienza della somma, delle modalità di occultamento, nonché dei precedenti penali specifici; il Tribunale ha altresì segnalato come l'attività di indagine (cfr. nota della D.I.A. di Bari prodotta dal P.M. in sede di riesame) abbia portato ad individuare rapporti di frequentazione della ricorrente (e della coindagata [OSCURATO:PERSONA]) con un parente, [OSCURATO:PERSONA], indagato per essere coinvolto in un sodalizio da lui capeggiato dedito al narcotraffico, con conseguente presunzione di inserimento della ricorrente stessa in un contesto illecito e di affidamento dei proventi delle attività illecite del parente, che potrebbe essere destinatario di confisca. Tali indici di fondato sospetto della provenienza delittuosa dei beni, ulteriori alle modalità di occultamento ed alla mancanza di redditi lecitamente prodotti, sono significativi della provenienza del denaro da un delitto presupposto (Sez. 2 -, Sentenza n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727) e non consentono un'alternativa spiegazione sulla provenienza stessa. Parimenti, con riferimento al "periculum in mora", l'ordinanza evidenzia come, nel decreto impugnato con l'istanza di riesame, si dia motivatamente conto sia del pericolo di dispersione della rilevante somma rinvenuta in possesso della ricorrente, che viene confermato alla luce della fungibilità del bene oggetto di sequestro, facilmente trasferibile o occultabile, sia del pericolo che la libera disponibilità della somma possa consentire il reimpiego in attività illecite. 4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18
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