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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 35714/2021

Testo disponibile della fonte

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0 ORDINANZA sul ricorso 31690/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato -resistente- avverso la sentenza n. 1186/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, ricorre avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale della stessa città che aveva F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31690/2020 Numero sezionale 4042/2021 Numero di raccolta generale 35714/2021 rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione Data pubblicazione 19/11/2021 internazionale e umanitaria.

Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione senza svolgere attività difensiva.

Il primo motivo denuncia astrattamente plurimi profili di violazione di legge, impropriamente frammisti a vizi motivazionali, risultando inammissibile perché non specifico ex art. 366 n. 4 c.p.c. né aderente alle diverse rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata (concernenti la valutazione di non credibilità del racconto, l’accertamento delle ragioni della partenza e delle condizioni di sicurezza nel paese di origine), globalmente e genericamente criticate, nel tentativo di ottenere una rivisitazione di incensurabili giudizi di fatto.

Inammissibile analogamente è anche il secondo motivo che, tra l’altro, non coglie né censura specificamente le valutazioni compiute dai giudici di merito in ordine all’accertamento delle condizioni di sicurezza nel paese – svolto con adeguata citazione di plurime fonti informative – ai fini della protezione sussidiaria e dei profili di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria.

Il ricorso è inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 13 ottobre 2021 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l #

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 31690/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato -resistente- avverso la sentenza n. 1186/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, ricorre avverso sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale della stessa città che aveva F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 31690/2020 Numero sezionale 4042/2021 Numero di raccolta generale 35714/2021 rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione Data pubblicazione 19/11/2021 internazionale e umanitaria. Il Ministero dell’interno ha depositato un atto di costituzione senza svolgere attività difensiva. Il primo motivo denuncia astrattamente plurimi profili di violazione di legge, impropriamente frammisti a vizi motivazionali, risultando inammissibile perché non specifico ex art. 366 n. 4 c.p.c. né aderente alle diverse rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata (concernenti la valutazione di non credibilità del racconto, l’accertamento delle ragioni della partenza e delle condizioni di sicurezza nel paese di origine), globalmente e genericamente criticate, nel tentativo di ottenere una rivisitazione di incensurabili giudizi di fatto. Inammissibile analogamente è anche il secondo motivo che, tra l’altro, non coglie né censura specificamente le valutazioni compiute dai giudici di merito in ordine all’accertamento delle condizioni di sicurezza nel paese – svolto con adeguata citazione di plurime fonti informative – ai fini della protezione sussidiaria e dei profili di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria. Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 13 ottobre 2021 Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
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