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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2025

Cassazione n. 04717/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina emessa in data 30/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30/11/2024 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello presentato avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, in rapporto all'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: la difesa in particolare, censura la motivazione laddove si ritiene che l'atto di appello sia stato presentato oltre i termini previsti dalla legge, ossia il 21 febbraio 2025 anziché entro il termine di scadenza previsto per il 17 febbraio 2025, deducendo di avere, invece, depositato l'appello entro il termine previsto, in data 04.02.2025 con invio telematico alle ore 16.10; nel dettaglio, osserva la difesa che, a seguito della comunicazione trasmessa in data 04/02/2025 in merito al rifiuto sul PST dell'atto di impugnazione, inviato per errore su fascicolo telematico non corretto, l'appello veniva riproposto in analoga data, ossia il 04/02/2025 alle ore 16.10, con numero identificativo 2025/080815, e pertanto in anticipo rispetto alla scadenza del termine per l'instaurazione del giudizio di appello e veniva successivamente accettato dal sistema. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01 nonché, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), risulta che: la sentenza di primo grado è stata deliberata in data 20/09/2024 con indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; tale termine è spirato il 19/12/2024; da tale data decorre (ex art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) il termine per l'impugnazione che, nella specie, è pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.); il quarantacinquesimo giorno è scaduto il 02/02/2025; stante l'assenza dell'imputata a tale termine vanno aggiunti 15 giorni (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) con conseguente scadenza per impugnare al 17/02/2025; l'appello, tuttavia, è stato presentato, mediante deposito telematico, soltanto il 21/02/2025.

3. I rilievi difensivi a sostegno della tempestività del ricorso sono destituiti di fondamento in quanto agli atti risulta che: in data 03/02/2025 ore 18.06 la difesa ha presentato l'atto di appello su fascicolo telematico sbagliato (4332/22 Rg DIB e non nel 466/23 Rg DIB) con conseguente rifiuto del deposito, come comunicato dalla cancelleria in data 04/02/2025 ore 9.59, con invito al difensore ad un nuovo invio sul fascicolo corretto; in data 04/02/2025 ore 16.10 il difensore risulta avere depositato (cfr. ricevuta di invio telematico allegata al ricorso) soltanto l'atto di nomina di difensore di fiducia e altro atto con diversa impronta Hash di cui non emerge né appare possibile verificare la tipologia, la natura o il contenuto, mentre l'atto di appello risulta essere stato regolarmente depositato soltanto in data 21/02/2025 e pertanto fuori termine, con la conseguenza che la Corte territoriale ha correttamente rilevato l'operatività della causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per tardività dell'atto di appello.

4. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso in Roma, 02/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] /"c„.„/ (,,, (....(..., ,....._..- 1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina emessa in data 30/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30/11/2024 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello presentato avverso sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, in rapporto all'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: la difesa in particolare, censura la motivazione laddove si ritiene che l'atto di appello sia stato presentato oltre i termini previsti dalla legge, ossia il 21 febbraio 2025 anziché entro il termine di scadenza previsto per il 17 febbraio 2025, deducendo di avere, invece, depositato l'appello entro il termine previsto, in data 04.02.2025 con invio telematico alle ore 16.10; nel dettaglio, osserva la difesa che, a seguito della comunicazione trasmessa in data 04/02/2025 in merito al rifiuto sul PST dell'atto di impugnazione, inviato per errore su fascicolo telematico non corretto, l'appello veniva riproposto in analoga data, ossia il 04/02/2025 alle ore 16.10, con numero identificativo 2025/080815, e pertanto in anticipo rispetto alla scadenza del termine per l'instaurazione del giudizio di appello e veniva successivamente accettato dal sistema. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01 nonché, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), risulta che: la sentenza di primo grado è stata deliberata in data 20/09/2024 con indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; tale termine è spirato il 19/12/2024; da tale data decorre (ex art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) il termine per l'impugnazione che, nella specie, è pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.); il quarantacinquesimo giorno è scaduto il 02/02/2025; stante l'assenza dell'imputata a tale termine vanno aggiunti 15 giorni (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) con conseguente scadenza per impugnare al 17/02/2025; l'appello, tuttavia, è stato presentato, mediante deposito telematico, soltanto il 21/02/2025. 3. I rilievi difensivi a sostegno della tempestività del ricorso sono destituiti di fondamento in quanto agli atti risulta che: in data 03/02/2025 ore 18.06 la difesa ha presentato l'atto di appello su fascicolo telematico sbagliato (4332/22 Rg DIB e non nel 466/23 Rg DIB) con conseguente rifiuto del deposito, come comunicato dalla cancelleria in data 04/02/2025 ore 9.59, con invito al difensore ad un nuovo invio sul fascicolo corretto; in data 04/02/2025 ore 16.10 il difensore risulta avere depositato (cfr. ricevuta di invio telematico allegata al ricorso) soltanto l'atto di nomina di difensore di fiducia e altro atto con diversa impronta Hash di cui non emerge né appare possibile verificare la tipologia, la natura o il contenuto, mentre l'atto di appello risulta essere stato regolarmente depositato soltanto in data 21/02/2025 e pertanto fuori termine, con la conseguenza che la Corte territoriale ha correttamente rilevato l'operatività della causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per tardività dell'atto di appello. 4. Per i motivi esposti, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso in Roma, 02/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] /"c„.„/ (,,, (....(..., ,....._..- 1 [OSCURATO:PERSONA]
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