Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39407/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunziata ex art. 410-bis cod. proc. pen. dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli nord, veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione la persona offesa personalmente e formulando due motivi, l'uno per violazione di legge e vizio di motivazione, l'altro per mancata assunzione di prova decisiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo, l'inammissibilità è legata alla circostanza che il ricorso è sottoscritto solo dalla persona offesa e non già, come richiesto, a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

In secondo luogo, il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., l'ordinanza pronunziata dal Tribunale non è impugnabile.

Detta disposizione, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che, contro la decisione su tale reclamo, sia proponibile il ricorso per cassazione.

Si è quindi ritenuto che il ricorso per cassazione è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23372 del 25/6/2020, n.m.; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Greco, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc.

Ferrari, Rv. 273875).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunziata ex art. 410-bis cod. proc. pen. dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli nord, veniva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione la persona offesa personalmente e formulando due motivi, l'uno per violazione di legge e vizio di motivazione, l'altro per mancata assunzione di prova decisiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, l'inammissibilità è legata alla circostanza che il ricorso è sottoscritto solo dalla persona offesa e non già, come richiesto, a pena di inammissibilità dall'art. 613 cod. proc. pen., da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. In secondo luogo, il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., l'ordinanza pronunziata dal Tribunale non è impugnabile. Detta disposizione, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che, contro la decisione su tale reclamo, sia proponibile il ricorso per cassazione. Si è quindi ritenuto che il ricorso per cassazione è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23372 del 25/6/2020, n.m.; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Greco, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il P
Decreto Cassazione n. 39407/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris