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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18200/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 24 ottobre 2017 per il reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 2, cod. pen., 216 e 219, commi 1 e 2,

I. fall., per quel che qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in tre anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; LETTO il ricorso, con il- quale si censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti; VISTA la memoria successivamente depositata dal difensore; CONSIDERATO che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931); RITENUTO che, nel caso di specie, il giudizio in ordine alla ritenuta equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti è evincibile dagli stessi fattori enunciati per giustificare la misura della pena inflitta, ossia la gravità del fatto e la capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 24 ottobre 2017 per il reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 2, cod. pen., 216 e 219, commi 1 e 2, I. fall., per quel che qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in tre anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; LETTO il ricorso, con il- quale si censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti; VISTA la memoria successivamente depositata dal difensore; CONSIDERATO che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931); RITENUTO che, nel caso di specie, il giudizio in ordine alla ritenuta equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti è evincibile dagli stessi fattori enunciati per giustificare la misura della pena inflitta, ossia la gravità del fatto e la capacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto inerente ad un asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18200/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris