CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 41759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sciacca ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe alla pena dì giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di lesioni personali commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'8 maggio 2017; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, sono stati articolati quattro motivi; - che, con memoria in data 17 settembre 2022, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] - che le doglianze di cui al primo e al secondo motivo, con le quali, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (segnatamente degli artt. 52 cod. pen. e 125 e 546 cod. proc. pen.), è contestata la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo della prova del fatto o della sua antigiuridicità, poiché sono unicamente volte, peraltro in maniera del tutto aspecifica (cfr. pag. 3 della motivazione con riferimento all'assenza di proporzionalità della reazione del ricorrente) a suggerire un'alternativa lettura delle emergenze probatorie, siccome conformemente valutate dai giudici di merito di entrambi i gradi, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che la doglianza di cui al terzo motivo, che attinge la correttezza del diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 2 e 5, cod. pen., è conclamatamene generica, perché non si confronta con quanto sul punto argomentato dal giudice censurato, ossia l'assenza di qualunque adeguatezza tra la condotta dell'imputato e il comportamento asseritamente provocante della parte offesa e la mancanza, nella ricostruita dinamica dei fatti, di elementi atti a rappresentare il presunto concorso della parte offesa all'aggressione subita; - che la doglianza di cui al quarto motivo, che si dirige sulla congruità dell'importo risarcitorio liquidato alla arte civile costituita, è manifestamente infondata, posto che, per costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258170), una volta accertato il fatto generatore del danno non patrimoniale (l'an), la liquidazione del relativo quantum, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità - sotto, peraltro, il solo profilo del vizio della motivazione, qui, come detto, non consentito - solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria: situazione che di certo non traspare dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 3). - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]