CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 marzo 1979; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1984; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 gennaio 1979; avverso la sentenza del 28 settembre 2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le memorie depositate il 21 maggio e il 5 giugno 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso e si chiede dichiararsi non doversi procedere per difetto di querela in ragione del mutato regime di procedibilità conseguente alla modifica introdotta con il d. Igs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 settembre 2022, la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del reato di furto pluriaggravato di un frantoio e di un escavatore idraulico di proprietà della Impredil s.r.I., del valore complessivo di circa 220.000 euro. 2. Propongono ricorso per cassazione Roma nello, Banev e Masetti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo d'impugnazione con il quale deduce manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova (art. 168-bis cod. pen.), essendosi la decisione basata essenzialmente sulla gravità dei fatti e sulle modalità esecutive dell'azione, nonché sui precedenti penali (commessi nell'esecuzione dell'attività di impresa), che non dimostrerebbero affatto, secondo la difesa, la sussistenza di una concreta propensione a delinquere. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di censura. Con il primo deduce inosservanza di norma processuale (art. 108 cod. proc. pen.) e connessa violazione del diritto di difesa, per essere stata illegittimamente rigettata l'istanza di rinvio formulata dal difensore, nominato solo il 26 settembre 2022, in prossimità della celebrazione dell'udienza camerale fissata per il 28 settembre successivo. Con il secondo si censura la fondatezza e la logicità del giudizio di penale responsabilità, che sarebbe stato bastato su elementi meramente indiziari privi di coerenza e di convergenza. Invero, - la notte in cui si sarebbe verificato il furto, il Romanello si trovava in compagnia di una ragazza presso il [OSCURATO:PERSONA] 9 di Novedrate; - non sarebbe stato dimostrato che i pagamenti effettuati con il bancomat fossero effettivamente riconducibili al ricorrente; - la successiva frequentazione con gli altri imputati sarebbe circostanza del tutto irrilevante, in quanto inidonea a fondare un giudizio di responsabilità; - le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbero illogiche e contraddittorie; - il ricorrente, ritenendo di prelevare i mezzi con il consenso del proprietario, non avrebbe partecipato consapevolmente all'azione furtiva. Il terzo, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con autonoma memoria del 5 giugno 2023, insistendo per l'accoglimento del ricorso, la difesa chiede dichiararsi non doversi procedere per difetto di querela in ragione del mutato regime di procedibilità conseguente alla modifica introdotta con il d. Igs. n. 150 del 2022. 2.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi di censura. Il primo deduce violazione dell'art. 624 cod. pen. in relazione al (mutato) regime di procedibilità conseguente all'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022. Il secondo deduce inosservanza o errata applicazione dell'art. 192 commi 2 e 3, cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla ritenuta presenza del ricorrente sul luogo del fatto. In particolare: la circostanza che il ricorrente non avrebbe effettuato alcuna dichiarazione volta a scagionarsi, in quanto incidente sul diritto al silenzio riconosciuto all'imputato, non potrebbe essere valutabile negativamente ai fini dell'accertamento della sua responsabilità; l'autovettura non era né di proprietà né in uso al Masetti; il cellulare era intestato alla madre e la circostanza di aver fornito il relativo numero, una volta, durante un verbale di identificazione non potrebbe essere prova dell'utilizzo costante del suddetto cellulare; le dichiarazioni rese dal Romanello e dal Comacho non potrebbero fondare alcun giudizio di responsabilità in quanto provenienti da soggetti valutati non attendibili dalla stessa Corte territoriale; i tabulati telefonici non possono essere utilizzati da soli per fondare una dichiarazione di responsabilità. Il terzo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l'errata applicazione dell'art. 110 cod. pen., nella parte in cui i giudici di merito non avrebbero correttamente evidenziato i criteri inferenziali che avrebbero portato a ritenere il Masetti concorrente e non mero connivente non punibile, atteso che il predetto non avrebbe posto alcuna condotta di agevolazione nella consumazione del fatto. Il quarto deduce violazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante della violenza sulle cose nonostante che fosse stato accertata la rottura della sola cuffia di plastica, mera protezione del motore del cancello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Benev. L'unico motivo di censura proposto attiene al diniego del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 168-bis del codice penale ed è inammissibile. L'ammissione dell'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883). In questo contesto, è pur vero che l'esistenza di precedenti penali non è, in sé, circostanza preclusiva del riconoscimento del beneficio (Sez. 4 , n. 131 del 11/12/2019, dep. 2020, non massimata). Ma tanto non esclude che il dato possa e debba essere comunque valutato nel giudizio prognostico finalizzato al riconoscimento del detto beneficio. Una valutazione che, nel merito, è rimessa al potere discrezionale del giudice (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266299) ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione. La Corte territoriale si è attenuta ai principi indicati offrendo una motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati evidenziando i precedenti, seppur non specifici, accertati a carico del ricorrente (gestione non autorizzata di rifiuti e violazione delle norme in materia ambientale) e la gravità del furto. Circostanze sufficienti a fondare una valutazione prognostica negativa. Né alcuna contraddittorietà appare prospettabile alla luce della dedotta differente conclusione alla quale si è giunti nella prognosi connessa al beneficio della messa alla prova e quella relativa alla misura cautelare, attese le differenti finalità alle quali il giudizio è diretto: il buon esito della finalità rieducativa nella messa alla prova, la tutela sociale ed individuale quali esigenze special e generalpreventive nella misura cautelare. 2. Il ricorso proposto dal Romanello. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. non determina alcun diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284094). Ebbene, la nomina del novo difensore è intervenuta solo due giorni prima della celebrazione dell'udienza, quando, in ragione della natura cartolare del rito, era già preclusa sia la possibilità di richiedere la trattazione orale, sia il deposito di nuove memorie difensive. E tanto dà conto della correttezza della decisione adottata dalla Corte territoriale. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto articolato in fatto. Com'è noto, essendo preclusa una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito), il sindacato demandato a questa Corte è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Ebbene, i giudici del merito hanno fondato il giudizio di responsabilità alla luce di una pluralità di elementi indiziari: le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il transito in autostrada, il saldo del pedaggio autostradale con strumenti di pagamento in uso al ricorrente, lo spegnimento e l'inattività del telefono cellulare in una fascia oraria coincidente con la commissione del fatto, le dichiarazioni contraddittorie rese nel corso dell'interrogatorio, nonché la genericità delle allegazioni difensive (come la presenza in un hotel con una donna la notte successiva al furto). Le deduzioni formulate dal ricorrente (peraltro mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale) si limitano ad "attaccare" la persuasività della ricostruzione offerta nella decisione impugnata, evidenziando ragioni, versate in fatto, asseritamente idonee a raggiungere una conclusione differente rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Per cui, pur formalmente deducendo asseriti vizi logici della decisione, le censure si risolvono in una mera prospettazione di una diversa valutazione dei dati fattuali. Ed in quanto tali, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, sono inammissibili. 2.3. Ugualmente inammissibile è il terzo motivo di censura in quanto non solo non tiene conto che il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità de reato o alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, v. 279549), ma non si confronta neanche con le argomentazioni offerte nella sentenza impugnata a fondamento del diniego e, segnatamente, la gravità del fatto, l'elevato valore commerciale dei beni oggetto di sottrazione, il comportamento processuale dell'imputato e il numero e la gravità dei precedenti risultati suo carico (per reati di ogni genere, compresi numerosi delitti contro il patrimonio). 3. Il ricorso proposto dal Masetti. Il secondo ed il terzo motivo sono entrambi inammissibili. Per come si è detto, il ricorrente deduce la mancanza di consapevolezza in ordine all'altruità dei beni sottratti. Ma tale deduzione si scontra con i plurimi elementi evidenziati dai giudici, tutti convergenti tra loro: l'orario notturno durante il quali i mezzi di cantiere erano stati prelevati, le immagini delle 5 \I- telecamere di servizio avevano ripreso l'ingresso in autostrada dei veicoli, la manomissione del cancello di ingresso al cantiere. Tutte circostanze che, logicamente, escludono la possibilità di ipotizzare una buona fede nel trasporto dei veicoli e la mancanza di consapevolezza nel commettere un'azione illecita. Ed in questo contesto, l'assenza di giustificazioni offerte dal Masetti, lungi da incidere sull'ineludibile diritto al silenzio dell'imputato, rappresenta solo un ulteriore elemento logico a sostegno della ricostruzione offerta a sostegno della prospettazione accusatoria. In questi termini, l'ulteriore censura prospettata dal ricorrente (in termini di individuazione della specifica condotta concorsuale imputata) non solo si presenta in termini di incompatibilità con il procedente motivo d'impugnazione (che presuppone un'attiva partecipazione al fatto, seppure in termini non consapevolezza dell'azione furtiva), ma risulta proposta per la prima volta in questa sede e, in quanto tale, è di per sé inammissibile. In ultimo, la sopravvenuta procedibilità a querela, per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv, 273551). 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i rico