Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:T:1991:65
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991TO0035_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T-35/91, [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig.

R. Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 1991, 91/130/CEE, relativa ad un procedimento in forza dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.524: [OSCURATO:PERSONA]/Membri EBU, GU L 63, pag. 32), IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto dai signori D.A.O.

Edward, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, H. Kirschner e R. Schintgen, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 1991, la [OSCURATO:PERSONA] (in precedenza [OSCURATO:PERSONA]), società con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solicitors, dello studio forense [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, boulevard Royal, ha chiesto di intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della convenuta. 2 L' istanza d' intervento è stata proposta in conformità dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale e presentata ai sensi degli artt. 37, secondo comma, e 46, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia. 3 L' istanza è stata notificata alle parti.

La convenuta ha dichiarato di non avere alcuna osservazione da formulare riguardo all' istanza.

La ricorrente ha comunicato di non avere alcuna obiezione all' accoglimento della suddetta istanza. 4 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha rimesso l' esame dell' istanza alla sezione. 5 Risulta dalla decisione impugnata nella presente controversia che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 17 dicembre 1987 una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), sulla scorta della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE ed ha adottato la decisione impugnata.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha un interesse al mantenimento della decisione suddetta. 6 L' istanza d' intervento della [OSCURATO:PERSONA] va pertanto accolta. 7 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 settembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] PLC, società con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, e [OSCURATO:PERSONA], del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss & Prussen, 15, Côte d' Eich, ha chiesto di intervenire in questo stesso procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 8 L' istanza d' intervento è stata proposta in conformità dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale e presentata ai sensi degli artt. 37, secondo comma, e 46, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia. 9 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha rimesso l' esame dell' istanza alla sezione. 10 A sostegno della propria domanda d' intervento, la [OSCURATO:PERSONA] adduce, in primo luogo, di avere un interesse all' annullamento della decisione impugnata, in quanto essa è stata una delle parti direttamente coinvolte nel procedimento amministrativo e destinataria della decisione impugnata. 11 In secondo luogo, la richiedente asserisce di avere parimenti un interesse all' annullamento della decisione impugnata, dal momento che la sua situazione giuridica rischia di essere pregiudicata dalla suddetta decisione come pure dall' esito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale dal [OSCURATO:PERSONA].

Ciò sarebbe conseguenza del fatto che nei suoi confronti è stata proposta un' azione di risarcimento danni, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA], parte denunziante nel procedimento amministrativo, e dalla Sportskanal GmbH.

Tale azione sarebbe stata introdotta dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il 14 maggio 1991, data alla quale la richiedente assertivamente non partecipava più alla gestione del canale televisivo [OSCURATO:PERSONA].

La suddetta azione le sarebbe stata notificata il 4 luglio 1991. 12 Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che nell' ambito dell' azione proposta dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] le due parti attrici pretendono da lei il risarcimento dei danni che ritengono di aver subito, in particolare, a causa di una violazione dell' art. 85 e/o dell' art. 86 del Trattato CEE, nell' ambito della creazione e della gestione del canale televisivo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] motivazione dell' atto di citazione notificato alla richiedente in data 30 luglio 1991, le due parti attrici fanno leva, a sostegno della loro domanda di risarcimento danni, segnatamente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione oggetto della presente controversia, ha riscontrato l' esistenza di una violazione dell' art. 85.

La richiedente è del parere che, probabilmente, la decisione controversa costituirà un importante elemento ai fini dell' adozione di qualsiasi decisione nell' ambito della causa pendente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, la pronuncia del Tribunale di primo grado inciderà direttamente sulla sua situazione giuridica. 13 La richiedente assume infine di aver conservato un interesse alla soluzione della presente controversia, pur non avendo esercitato il proprio diritto di proporre ricorso avverso la decisione impugnata alle condizioni previste dall' art. 173 del Trattato.

Essa sottolinea di non aver mai rinunciato, né espressamente né implicitamente, al proprio diritto di intervenire nel presente procedimento. 14 L' istanza d' intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata alle parti.

La convenuta ha dichiarato di non aver alcuna osservazione da formulare riguardo all' istanza.

La ricorrente ha comunicato di non avere alcuna obiezione a che la suddetta istanza sia accolta. 15 Va rilevato che l' art. 37 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia riconosce il diritto d' intervento a chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia come quella in esame.

L' interesse della [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria della decisione impugnata, è confermato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] vantava un autonomo diritto di agire ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE (ordinanza della Corte 28 gennaio 1987, Usinor e Sacilor / [OSCURATO:PERSONA], causa 150/86, non pubblicata nella Raccolta).

Tale interesse non è venuto meno per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esperito questo ricorso.

Tuttavia, non avendolo proposto, le prerogative della [OSCURATO:PERSONA] quale parte interveniente devono essere limitate al sostegno delle conclusioni della ricorrente. 16 Ne consegue che la sua istanza d' intervento dev' essere accolta. 17 A norma dell' art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, se il Tribunale dichiara ammissibile l' intervento, l' interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: 1) [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della convenuta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 3) Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata a cura del cancelliere alle parti intervenienti. 4) Alle parti intervenienti sarà assegnato un termine per presentare una memoria scritta contenente i motivi da esse dedotti a sostegno delle loro conclusioni. 5) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 28 novembre 1991.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991TO0035_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T-35/91, [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 4, avenue Marie-Thérèse, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 febbraio 1991, 91/130/CEE, relativa ad un procedimento in forza dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.524: [OSCURATO:PERSONA]/Membri EBU, GU L 63, pag. 32), IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto dai signori D.A.O. Edward, presidente, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, H. Kirschner e R. Schintgen, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 1991, la [OSCURATO:PERSONA] (in precedenza [OSCURATO:PERSONA]), società con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solicitors, dello studio forense [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, boulevard Royal, ha chiesto di intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della convenuta. 2 L' istanza d' intervento è stata proposta in conformità dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale e presentata ai sensi degli artt. 37, secondo comma, e 46, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia. 3 L' istanza è stata notificata alle parti. La convenuta ha dichiarato di non avere alcuna osservazione da formulare riguardo all' istanza. La ricorrente ha comunicato di non avere alcuna obiezione all' accoglimento della suddetta istanza. 4 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha rimesso l' esame dell' istanza alla sezione. 5 Risulta dalla decisione impugnata nella presente controversia che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 17 dicembre 1987 una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), sulla scorta della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE ed ha adottato la decisione impugnata. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha un interesse al mantenimento della decisione suddetta. 6 L' istanza d' intervento della [OSCURATO:PERSONA] va pertanto accolta. 7 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 settembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] PLC, società con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, e [OSCURATO:PERSONA], del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss & Prussen, 15, Côte d' Eich, ha chiesto di intervenire in questo stesso procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 8 L' istanza d' intervento è stata proposta in conformità dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale e presentata ai sensi degli artt. 37, secondo comma, e 46, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia. 9 Conformemente all' art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, il presidente della Prima Sezione ha rimesso l' esame dell' istanza alla sezione. 10 A sostegno della propria domanda d' intervento, la [OSCURATO:PERSONA] adduce, in primo luogo, di avere un interesse all' annullamento della decisione impugnata, in quanto essa è stata una delle parti direttamente coinvolte nel procedimento amministrativo e destinataria della decisione impugnata. 11 In secondo luogo, la richiedente asserisce di avere parimenti un interesse all' annullamento della decisione impugnata, dal momento che la sua situazione giuridica rischia di essere pregiudicata dalla suddetta decisione come pure dall' esito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale dal [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sarebbe conseguenza del fatto che nei suoi confronti è stata proposta un' azione di risarcimento danni, in particolare, dalla [OSCURATO:PERSONA], parte denunziante nel procedimento amministrativo, e dalla Sportskanal GmbH. Tale azione sarebbe stata introdotta dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il 14 maggio 1991, data alla quale la richiedente assertivamente non partecipava più alla gestione del canale televisivo [OSCURATO:PERSONA]. La suddetta azione le sarebbe stata notificata il 4 luglio 1991. 12 Su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che nell' ambito dell' azione proposta dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] le due parti attrici pretendono da lei il risarcimento dei danni che ritengono di aver subito, in particolare, a causa di una violazione dell' art. 85 e/o dell' art. 86 del Trattato CEE, nell' ambito della creazione e della gestione del canale televisivo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] motivazione dell' atto di citazione notificato alla richiedente in data 30 luglio 1991, le due parti attrici fanno leva, a sostegno della loro domanda di risarcimento danni, segnatamente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione oggetto della presente controversia, ha riscontrato l' esistenza di una violazione dell' art. 85. La richiedente è del parere che, probabilmente, la decisione controversa costituirà un importante elemento ai fini dell' adozione di qualsiasi decisione nell' ambito della causa pendente dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, la pronuncia del Tribunale di primo grado inciderà direttamente sulla sua situazione giuridica. 13 La richiedente assume infine di aver conservato un interesse alla soluzione della presente controversia, pur non avendo esercitato il proprio diritto di proporre ricorso avverso la decisione impugnata alle condizioni previste dall' art. 173 del Trattato. Essa sottolinea di non aver mai rinunciato, né espressamente né implicitamente, al proprio diritto di intervenire nel presente procedimento. 14 L' istanza d' intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata alle parti. La convenuta ha dichiarato di non aver alcuna osservazione da formulare riguardo all' istanza. La ricorrente ha comunicato di non avere alcuna obiezione a che la suddetta istanza sia accolta. 15 Va rilevato che l' art. 37 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia riconosce il diritto d' intervento a chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia come quella in esame. L' interesse della [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria della decisione impugnata, è confermato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] vantava un autonomo diritto di agire ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE (ordinanza della Corte 28 gennaio 1987, Usinor e Sacilor / [OSCURATO:PERSONA], causa 150/86, non pubblicata nella Raccolta). Tale interesse non è venuto meno per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esperito questo ricorso. Tuttavia, non avendolo proposto, le prerogative della [OSCURATO:PERSONA] quale parte interveniente devono essere limitate al sostegno delle conclusioni della ricorrente. 16 Ne consegue che la sua istanza d' intervento dev' essere accolta. 17 A norma dell' art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, se il Tribunale dichiara ammissibile l' intervento, l' interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) così provvede: 1) [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della convenuta. 2) [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nella causa T-35/91 a sostegno delle conclusioni della ricorrente. 3) Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata a cura del cancelliere alle parti intervenienti. 4) Alle parti intervenienti sarà assegnato un termine per presentare una memoria scritta contenente i motivi da esse dedotti a sostegno delle loro conclusioni. 5) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 28 novembre 1991.
Sentenza Corte di giustizia UE/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris