Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2955/2007

ECLI:EU:C:2007:821
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006CJ0481_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), nonché dell’obbligo di garantire una concorrenza effettiva e leale – Disposizione nazionale che classifica per categorie il complesso delle sostanze ad uso medico e fissa un prezzo massimo determinato per ciascuna categoria – Disposizione costitutiva di un quadro normativo che consente di ricorrere alla procedura negoziata per appalti pubblici di forniture aventi ad oggetto interi gruppi di prodotti di tale tipo, caratterizzati dall’impossibilità di operarne un confronto

[OSCURATO:PERSONA]

1) La Repubblica ellenica, mantenendo in vigore l’art. 7, n. 2, della legge 2955/2001, relativa alle «Forniture degli ospedali e altre unità sanitarie dei servizi sanitari e previdenziali regionali e altre disposizioni», nonché le disposizioni di esecuzione contenute nei decreti ministeriali congiunti 12 aprile 2005 DY6a/oik.38611 e DY6a/oik.38609, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, nonché dai principi generali del Trattato, segnatamente la parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0481_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), nonché dell’obbligo di garantire una concorrenza effettiva e leale – Disposizione nazionale che classifica per categorie il complesso delle sostanze ad uso medico e fissa un prezzo massimo determinato per ciascuna categoria – Disposizione costitutiva di un quadro normativo che consente di ricorrere alla procedura negoziata per appalti pubblici di forniture aventi ad oggetto interi gruppi di prodotti di tale tipo, caratterizzati dall’impossibilità di operarne un confronto [OSCURATO:PERSONA] 1) La Repubblica ellenica, mantenendo in vigore l’art. 7, n. 2, della legge 2955/2001, relativa alle «Forniture degli ospedali e altre unità sanitarie dei servizi sanitari e previdenziali regionali e altre disposizioni», nonché le disposizioni di esecuzione contenute nei decreti ministeriali congiunti 12 aprile 2005 DY6a/oik.38611 e DY6a/oik.38609, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, nonché dai principi generali del Trattato, segnatamente la parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2955/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris