CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2024
Cassazione n. 25100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 maggio 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui viene eccepita la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di appello). ritenuto che l'unico motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui viene eccepita erronea applicazione degli artt. 110, 648 cod. pen. e 192, 603 e 606 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova e motivazione apparente in ordine alla contraddizione tra le dichiarazioni del teste Zappia e le dichiarazioni dell'imputato è al contempo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità della versione dell'imputato e la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza di appello), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] li