CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03182/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12079-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 1635/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 875/2018; [OSCURATO:PERSONA] addebito art.24 d.lgs.R.G.N.12079/2020 Cron. Rep. Ud.27/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Andrea avverso una intimazione di pagamento notificata dall’Inps e avente quale atto presupposto un avviso di addebito previamente notificato dal concessionario Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la Corte l’avviso di addebito era stato regolarmente notificato, e non era stato opposto nel termine decadenziale di cui all’art.24 d.lgs. n.46/99. Conseguentemente, diventava preclusa l’eccezione di prescrizione del credito contributivo maturata prima della notifica dell’avviso di addebito. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA]Andrea ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. All’adunanza camerale odierna il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]Andrea deduce omessa pronuncia in violazione dell’art.112 c.p.c. sul terzo motivo d’appello col quale si era argomentata la prescrizione maturata prima della notificazione dell’avviso di addebito, e si era aggiunto che la prescrizione dei contribuiti era rilevabile d’ufficio.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]Andrea deduce violazione dell’art.3, co.9, l. n.335/95 per avere la Corte ritenuto preclusa l’eccezione di prescrizione quando invece essa era irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio. Il primo motivo è infondato. La Corte ha motivato in punto di prescrizione, ritenendo preclusa in questa sede la relativa eccezione poiché trattavasi di prescrizione maturata anteriormente all’avviso di addebito,che dunque andava dedotta entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art.24,co.5, d.lgs. n.46/99. Il secondo motivo è parimenti infondato. La prescrizione dei contributi prevista dall’art.3, co.9 l. n.335/95 è in effetti irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d’ufficio in qualsiasi grado del giudizio. In questo giudizio essa è nondimeno preclusa, poiché il credito consacrato nell’avviso di addebito, ovvero in un titolo esecutivo, è divenuto irretrattabile (Cass. S. U.n.23397/16). Essa poteva essere eccepita e rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo che fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] all’avviso di addebito ex art.24, co.5 d.lgs. n.46/99, non invece in questo giudizio, che non può rimettere in discussione il titolo esecutivo per ragioni di merito preesistenti al titolo. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese nei confronti dell’Inps; nulla sulle spese verso AdER essendo rimasta intimata. P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore