Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 219/1988
ECLI:IT:COST:1988:219
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA], a cui era stata notificata
un'ingiunzione fiscale per evasione dell'imposta di fabbricazione
sugli oli minerali, proponeva opposizione davanti al Tribunale di
Torino, il quale con ordinanza del 6 marzo 1984 (r.o. 829/84)
sollevava, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma, r.d.l. 28
febbraio 1939 n. 334, conv. in l. 2 giugno 1939 n. 739, come
sostituito dall'art. 9 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, conv. in l. 2
luglio 1957 n. 474, nonché 15 di quest'ultimo d.l., i quali
comminano la reclusione, rispettivamente, a chiunque sottragga con
qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di fabbricazione ed a chiunque trasporti gli stessi
prodotti senza il certificato di provenienza, "indipendentemente dal
pagamento dell'imposta evasa"; quest'ultima espressione significava,
per costante interpretazione della Cassazione civile, che debitore
d'imposta doveva considerarsi qualunque concorrente nei reati, anche
se, in difetto dei reati stessi, non sarebbe stato assoggettato alla
medesima.
Il Tribunale precisava appunto che nella specie il [OSCURATO:PERSONA], non
produttore né importatore di prodotti petroliferi, era concorso nel
reato attraverso l'irregolare trasporto di oli minerali: ciò
comportava che le norme impugnate collegassero l'imposta in discorso
ad un comportamento illecito e non ad un indice concretamente
rivelatore di ricchezza, la cui presenza, per contro, la costante
giurisprudenza costituzionale richiedeva per il rispetto del
principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
2. - La stessa questione, o questioni analoghe, venivano sollevate
dal medesimo Tribunale con ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (r.o.
830/84) nel procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA] contro
l'Amministrazione delle finanze dello Stato; l'8 maggio 1984 (r.o.
893/84) in procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA]; il 3 aprile 1984
(r.o. 896/84) in procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA]; il 13 marzo
1984 (r.o. 949/84) in procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA]; il
22 maggio 1984 (r.o. 1044/84) in procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA]; l'8 maggio 1984 (r.o. 1062/84) in procedimento iniziato da
[OSCURATO:PERSONA]; il 25 ottobre 1983 (r.o. 1095/84) in procedimento
iniziato da [OSCURATO:PERSONA]; il 17 gennaio 1984 (r.o. 1096/84) in
procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA]; il 5 giugno 1984 (r.o.
1097/84) in procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA]; il 16 aprile
1985 (r.o. 590/85) in procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA];
il 16 dicembre 1986 (r.o. 269/87) in procedimento iniziato da
[OSCURATO:PERSONA]; nonché dal Tribunale di Brescia ordinanze emesse
il 31 ottobre 1984 (r.o. 523/85) in procedimento iniziato da [OSCURATO:PERSONA]; il 29 maggio 1985 in procedimenti iniziati da [OSCURATO:PERSONA] (r.o. 851/85), da [OSCURATO:PERSONA] (r.o. 856/85) e da [OSCURATO:PERSONA] (r.o. 857/85).
Il Tribunale di Torino nei procedimenti nn. 893 e 949 del 1984
impugnava anche l'art. 23- ter del citato r.d.l. n. 334 del 1939,
come modificato dall'art. 18 l. 31 dicembre 1962 n. 1852, il quale
prevede sanzioni penali a carico di chiunque misceli prodotti
petroliferi liberi da tributi con altri prodotti che vi siano
soggetti, al fine di evadere i tributi stessi, mentre nel
procedimento n. 269 del 1987 impugnava l'art. 12 del citato d.l. n.
271 del 1957, che prevede reclusione e multa per la sottrazione dei
detti prodotti al pagamento dell'imposta, attraverso specifici mezzi
fraudolenti.
Il Tribunale di Brescia nel procedimento n. 523 del 1985 faceva
riferimento, oltre che all'art. 53, anche all'art. 27, secondo comma,
Cost., affermando che l'applicazione della sanzione del pagamento
dell'imposta evasa non subordinata al previo accertamento della
responsabilità penale contrastava con la presunzione costituzionale
di non colpevolezza fino alla condanna penale definitiva; l'assenza
della qualità di contribuente nel condannato, inoltre, escludeva ad
avviso del Tribunale - l'applicabilità dell'art. 22, secondo comma,
l. 7 gennaio 1929 n. 4, ossia la ripetibilità della somma
corrispondente all'imposta indebitamente pagata.
3. - Interveniva in tutti i procedimenti la Presidenza del
Consiglio del ministri, sostenendo la ravvisabilità di un indice di
capacità contributiva nell'aver concorso a sottrarre un determinato
bene al pagamento dell'imposta, indipendentemente dall'entità del
profitto perseguito.
4. - Si costituivano il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], proponendo
anzitutto un'interpretazione delle norme impugnate secondo cui i
concorrenti nei reati da esse previsti non erano tenuti mai al
pagamento dell'imposta evasa, ma dovevano risarcire il danno arrecato
all'Amministrazione finanziaria, anche se l'imposta fosse stata già
pagata dai debitori. In subordine, le parti private chiedevano
dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 23
r.d.l. n. 334 del 1939.
1. - Tutti i giudizi indicati in epigrafe, pur con qualche
elemento diverso, hanno fondamentalmente per oggetto la medesima
questione, relativa all'obbligo del pagamento dell'imposta di
fabbricazione da parte dei concorrenti nel reato di evasione della
imposta medesima: pertanto essi possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla
difesa delle parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale propone
un'interpretazione della norma impugnata diversa da quella delle
ordinanze di rimessione. In particolare, si sostiene che la normativa
denunziata prevederebbe a carico dei concorrenti nel reato l'obbligo
del pagamento di una somma di denaro non già a titolo di imposta in
senso tecnico, bensì come risarcimento del danno arrecato
all'Amministrazione finanziaria: con la conseguenza che la violazione
dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, sarebbe stata
erroneamente denunciata dai giudici a quibus. La deduzione trova
chiaramente la sua ragione d'essere nell'intento di far dichiarare,
in questa sede, l'inammissibilità della questione per irrilevanza
nei giudizi principali, al fine di trarne poi le intuitive
conseguenze nei giudizi medesimi: nei quali dovrebbe essere
dichiarata l'illegittimità delle impugnate ingiunzioni fiscali,
mentre l'Amministrazione potrebbe successivamente - sempre secondo la
predetta tesi - iniziare degli ordinari giudizi di cognizione per far
valere la propria pretesa.
Ma questa tesi difensiva non può essere condivisa, giacché
l'interpretazione fornita dai giudici dei processi principali, e
posta a base delle ordinanze di rimessione, è pienamente conforme al
costante orientamento della giurisprudenza ordinaria e, in
particolare, a quello della Corte di cassazione: sicché non può
essere dubbio che l'attuale giudizio concerne un obbligo tributario.
3. - Ciò posto, osserva la Corte che tutte le ordinanze muovono
dal comune rilievo, secondo cui le norme impugnate, imponendo
espressamente l'obbligo di pagamento dell'imposta evasa anche nei
confronti dei partecipanti alla commissione di illeciti penali (senza
che siano produttori o importatori di oli minerali) non tengono conto
del principio dell'art. 53, primo comma, Cost., giacché il detto
obbligo in sostanza avrebbe scopi prevalentemente sanzionatori, e
prescinderebbe quindi dalla capacità contributiva prescritta
dall'indicata norma costituzionale per tutte le imposizioni fiscali.
La questione non è fondata.
Come già si è accennato, la prestazione in esame ha il carattere
di un tributo in senso proprio, posto a carico di tutti i concorrenti
nel reato di evasione fiscale, con il vincolo di solidarietà:
vincolo della cui legittimità costituzionale non può dubitarsi,
trovando esso il suo razionale fondamento nel nesso di natura
sostanziale che lega la condotta dei produttori ed importatori con
quella dei concorrenti nei reati suindicati.
Né può la Corte concordare con l'apodittica affermazione delle
ordinanze di rimessione, secondo cui i concorrenti sarebbero
"estranei" al rapporto tributario. La pretesa estraneità non
sussiste, giacché la soggezione agli obblighi fiscali concerne tutti
coloro la cui posizione sia, comunque e a qualsiasi titolo,
sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighi
medesimi: e quindi può comprendere, com'è ovvio, anche i soggetti
la cui condotta risulti diretta a rendere materialmente possibile
l'evasione dell'imposta. Precisamente, i soggetti suindicati sono
considerati non soltanto correi nei reati di evasione fiscale,
poiché partecipano al fatto illecito fornendo i mezzi materialmente
necessari (depositi, occultamenti, trasporti clandestini, ecc.) alla
sua consumazione, ma correlativamente sono soggetti passivi del
rapporto tributario, turbando con la loro condotta la regolare
attuazione della relativa disciplina.
4. - Resta da esaminare, infine, la questione sollevata dal
Tribunale di Brescia, secondo cui la normativa impugnata
contrasterebbe con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto impone
il pagamento dell'imposta indipendentemente da una sentenza
irrevocabile del giudice penale.
Anche tale questione è priva di giuridico fondamento.
Invero, com'è ormai opinione consolidata della giurisprudenza
ordinaria, dalla violazione della norma suddetta discendono la
pretesa punitiva dello Stato ed altresì l'obbligazione tributaria,
per la cui attuazione l'Amministrazione ben può agire,
indipendentemente dal corso del processo penale.
Il che peraltro è conforme alla regola generale, applicabile in
materia finanziaria per l'art. 18 l. 7 gennaio 1929 n. 4, in base
alla quale il giudice, civile o tributario, accerterà autonomamente
l'esistenza dell'obbligazione dedotta e la decisione avverrà senza
pregiudicare la posizione del reo nel processo penale: ne consegue
che il cit. art. 27 Cost. viene invocato fuor di proposito.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 23 e 23- ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito
in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15 d.l. 5 maggio 1957 n. 271,
convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, sollevate in riferimento
all'art. 53 Cost. dai Tribunali di Torino e di Brescia con le
ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 cit., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo
comma, Cost. dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente e redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI