Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 33/1987
ECLI:IT:COST:1987:33
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - [OSCURATO:PERSONA] di Parma, in funzione di giudice del lavoro,
esponeva i precedenti della vicenda nella seguente guisa.
Con ricorso in data 23 aprile 1979 [OSCURATO:PERSONA] espose
testualmente al [OSCURATO:PERSONA] di Parma, in funzione di giudice del lavoro:
"Il 19 ottobre 1977 [OSCURATO:PERSONA] presentava alla sede di Parma
dell'INPS domanda di pensione di vecchiaia. L'INPS respingeva
l'istanza deducendo la carenza dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione necessari e, in particolare, deducendo versati n.137
contributi settimanali nella A.G.O. in luogo dei 780 di legge.
Avverso il provvedimento ricorreva in 1ª e 2ª istanza il Patronato
ACLI di Parma, in possesso di mandato di assistenza, chiedendo in
particolare per la Poletti il riconoscimento del diritto a percepire
la pensione supplementare di cui all'art. 5 l. 1338/1962. Entrambi i
gravami venivano respinti. Il che rende necessario il ricorso al
[OSCURATO:PERSONA]. Non è dato di vedere perché l'art. 5 l.1338/1962
che assicura la pensione supplementare (proporzionata ai contributi
versati o accreditati nell'assicurazione comune quando tali
contributi siano insufficienti per il diritto a pensione autonoma) in
favore degli iscritti a forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione comune predetta oppure che ne abbiano comportato
l'esclusione o l'esonero ecc. nulla dispone in favore del lavoratore
meno fortunato il quale per sua sventura ha versato contribuzioni
solo all'INPS insufficienti a far sorgere il diritto a pensione,
sancendo la improduttività della stessa. In altre parole è come se
il legislatore dicesse: %se tu, cittadino, hai versato marchette
anche ad altro istituto diverso dall'INPS avrai, oltre quest'ultima
pensione, la pensione complementare INPS. Se hai versato solo
all'INPS, quindi non sei in grado di fruire di altre prestazioni, io
mi incamero i contributi e chi s'è visto s'è visto. Evidente,
dunque, la svista del legislatore e la illegittimità dell'art. 5 per
contrasto con le norme degli artt. 3, 36 e 38 Cost.". Tutto ciò
premesso, l'attrice così concludeva: "Piaccia al sig. [OSCURATO:PERSONA],
previa le declaratorie tutte di legge e del caso, previa se del caso
rimessione alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla
legittimità ex art. 3 e 38 Cost. dell'art. 5 l. n.1338 del 1962,
condannare l'istituto convenuto a liquidare e corrispondere alla
ricorrente la pensione supplementare stabilita dall'art. 5
l.1338/1962 per il caso in oggetto nonché i ratei arretrati con i
relativi interessi e l'ulteriore danno da svalutazione. Con vittoria
di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto
procuratore".
1.2. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1979 (notificata l'11 e
comunicata il 12 del successivo giugno; pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 318 del 21 novembre 1979 e iscritta al n. 641 R.O. 1979)
sul ricorso in data 23 aprile 1979 con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva
chiesto condannare l'INPS a liquidarle la pensione supplementare
stabilita, l'adìto [OSCURATO:PERSONA] di Parma, in funzione di giudice del
lavoro, giudicò rilevante e, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38,
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del dedotto art. 5 nella parte in cui non estende il
previsto diritto alla "pensione supplementare", in base ai contributi
versati e accreditati nella assicurazione generale obbligatoria per
invalidità, vecchiaia e superstiti, agli assicurati che non abbiano
diritto ad una "pensione a carico di un trattamento di previdenza
sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria... o che ne
comporti l'esclusione o l'esonero".
1.3. - Avanti la Corte si sono costituiti: I) per la Poletti
giusta procura speciale rep. n. 20713 del 30 luglio 1979 del not.
[OSCURATO:PERSONA] di Traversetolo, l'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]
argomentando e concludendo con deduzioni depositate il 19 settembre
1979 per la fondatezza della proposta questione; II) per l'INPS gli
avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alle
deduzioni depositate il 12 ottobre 1979 con le quali hanno
argomentato per la infondatezza della questione, nonché l'avv.
[OSCURATO:PERSONA] giusta mandato speciale con firma autenticata
il 17 dicembre 1979 per notar [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Ha
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, con
atto depositato l'11 dicembre 1979, per l'inammissibilità e comunque
per l'infondatezza della proposta questione.
2.1. - Nell'imminenza della udienza pubblica del 13 gennaio 1987,
la difesa della Poletti ha riprodotto, nella memoria depositata l'11
dicembre 1986, il testo delle deduzioni depositate il 19 settembre
1979, e la difesa dell'INPS nella memoria depositata il 24 dicembre
1986 non si è limitata a riprodurre le precedenti deduzioni ma ha
svolto ulteriori considerazioni.
2.2. - All'udienza pubblica del 13 gennaio 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno parlato l'avv. [OSCURATO:PERSONA]
per l'INPS e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
3.1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità è l'art. 5 il
cui comma 3 è stato sostituito in virtù dell'art.12 d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 - l. 12 agosto 1962 n.1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e i superstiti) nella parte
in cui non estende il diritto alla pensione complementare in base ai
contributi versati o accreditati nella assicurazione generale
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti agli assicurati
che non abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di
previdenza sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria...o
che ne comporti l'esclusione o l'esonero". La norma denunciata
istituirebbe, in contrasto con l'art. 3 Cost., una irragionevole
disparità di trattamento, in ordine al diritto alla pensione
supplementare, tra i titolari di pensione a carico di un trattamento
sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria e gli assicurati
che non percepiscano una pensione autonoma a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'insufficienza dei
contributi versati, negherebbe a questi ultimi ogni tutela
previdenziale, in violazione dell'art. 38 Cost., e toglierebbe
qualsiasi rilievo e valore ai contributi da essi versati in contrasto
con quanto previsto dall'art. 36 Cost.
Ad avviso del giudice a quo, l'art. 5, con escludere il diritto
dell'assicurato alla "pensione supplementare" (ed a qualsiasi
prestazione previdenziale), che gli sarebbe spettata in base ai
contributi versati e accreditati, violerebbe l'art. 36 che assicura
al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e l'art. 38 relativo ai mezzi adeguati alle
esigenze di vita del pensionato in quanto, anche in un sistema
mutualistico e di solidarietà quale è quello dell'INPS, il
legislatore non può non tenere conto delle contribuzioni dei
prestatori d'opera e, peraltro, non sembra razionale che al
pensionato venga tolto quel che gli sarebbe spettato per effetto dei
contributi versati (in tali sensi ha richiamato il [OSCURATO:PERSONA] la C.
Cost. 22 dicembre 1969, n.155). Ha poi il giudice a quo ravvisato
violazione dell'art. 3 nella disparità di trattamento che sarebbe
perpetrata a carico degli assicurati, che non hanno diritto ad una
pensione autonoma a carico della medesima assicurazione generale
obbligatoria per la insufficienza dei contributi versati e
accreditati perché lo "stato di bisogno" del pensionato, al quale
intende ovviare (in attuazione dell'art. 38 della Costituzione ) la
"pensione supplementare" in esame al pari di qualsiasi altra
prestazione previdenziale (cfr.: C. Cost.
n. 155/1969 citata; C. Cost. 19 febbraio 1976, n. 30), subisce una
evidente variazione in meglio "in dipendenza" della titolarità di
"...pensione a carico di trattamento di previdenza sostitutivo", che,
perciò, viene ingiustificatamente previsto, dalla disposizione
impugnata, quale "condizione" del diritto alla "pensione
supplementare".
3.2. - Successivamente alla data della ordinanza di rimessione (4
giugno 1979), l'art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di
pensione) l. 23 aprile 1981, n.155 (Adeguamento delle strutture e
delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica) ha statuito che: A) le pensioni
supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 l. 12 agosto 1962 n.
1338 sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste
per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per le
norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo
(co. 1); B) per la determinazione della misura del supplemento si
prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso
relativi (co. 3) la liquidazione del supplemento di pensione non può
essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del
precedente supplemento, ma il supplemento può essere richiesto una
sola volta quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione
che sia stata superata l'età pensionabile (co. 4 e 5); C) il
supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene
parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza
del supplemento stesso (co. 8).
L'art. 3 (Norme in materia pensionistica) l. 29 maggio 1982, n.
297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica) dispone che per le pensioni liquidate con decorrenza
successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta
parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di
rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti
figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 scritture di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
4.1. - Poiché l'eccezione d'inammissibilità della questione per
irrilevanza, sollevata dalla difesa erariale che non vi ha insistito
nella trattazione orale, non riceve riscontro dagli atti pervenuti in
questa sede, nulla si oppone a che la
Corte verifichi la fondatezza del sospetto d'incostituzionalità
dell'art. 5 l. 12 agosto 1962, n. 1338 (nel co. 3 novellato in virtù
dell'art. 12 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 486) nella parte in cui non
estende il diritto alla pensione supplementare in base ai contributi
versati o accreditati nella assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli assicurati che non
abbiano diritto "a pensione a carico di un trattamento di previdenza
sostitutivo della assicurazione generale obbligatoria... o che ne
comporti l'esclusione o l'esonero" per contrasto con gli artt. 3, 36
e 38 Cost.
La questione non è fondata.
All'iscritto al regime comune spetta il diritto alle prestazioni
per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria prevista
dagli artt. 66 ss. e 73 ss. r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827, con le
modificazioni apportate con gli artt. 16 a 20 r.d.l. 14 aprile 1939,
n. 636, come modificati dalla successiva normativa (leggi nn.
218/1952 e 657/1956 e d.P.R. 818/1957) e, di conseguenza, i
contributi sul regime generale, se non risultano sufficienti per il
conseguimento delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, possono divenire presupposti genetici per il diritto alle
altre prestazioni previdenziali economiche e sanitarie secondo la
previsione fissata nei rispettivi ordinamenti previdenziali.
In riferimento alla iscrizione o non iscrizione alle forme di
previdenza obbligatoria diverse dalla assicurazione generale,
l'iscrizione dell'interessato ad altri trattamenti obbligatori di
previdenza esclusivi, esonerativi o sostitutivi - ai fini del diritto
alla pensione e alla determinazione della misura della stessa -
costituisce condizione preclusiva all'accredito della contribuzione
figurativa per i periodi di cui all'art. 56 a) nn. 1 e 2 r.d.l. n.
1827/1935 e all'art. 4 co. 1 e 4 l. 218/1952 e alla neutralizzazione
ai fini del computo del quinquennio alla stregua degli artt. 10 e 37
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.
Dal complesso normativo passato in rassegna emerge la direttiva
dal legislatore indirizzata a prevedere e garantire il diritto degli
interessati alla tutela previdenziale secondo un criterio di
ragionevolezza che giustifica il trattamento differenziato.
Il principio della corrispettività tra contributi e prestazioni
previdenziali non si appalesa violato, dal momento che i contributi
assicurativi versati ed accreditati possono aver dato e potranno in
seguito dare accesso ad altre forme di tutela previdenziale di natura
economica o sanitaria.
È infine costante nella giurisprudenza di questa Corte (sentt.
nn. 126/1977, 33/1975, 128/1973), della quale si avverte riscontro
nella giurisprudenza del Giudice cui compete la funzione di filachia
delle norme sottordinate, il principio che la estensione dei benefici
previdenziali va attuata con criteri di necessaria gradualità.
In conclusione, non solo l'art. 3, per attentare al quale
necessita identità di posizioni diversamente disciplinate, ma anche
gli artt. 36 e 38 si appalesano rispettati.
5.1. - È riservato al giudice a quo il compito di verificare se e
nei limiti in cui alle successive vicende del caso concreto riescano
applicabili le disposizioni normative posteriores in tempore all'art.
5 impugnato, che sono state passate in rassegna (supra 3.2.).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 (in parte novellato dall'art. 12 d.P.R. 27 aprile 1968,
n. 480) l. 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento
dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 36 e 38 Cost., con ordinanza 4 giugno 1979 del [OSCURATO:PERSONA]
di Parma in funzione di giudice del lavoro (n. 641 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE