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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 19337/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11142/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - avverso sentenza della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 49/17/2012 depositata in data 08/03/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio relativo all’avviso di accertamento notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta definizione agevolata; di dichiarare inammissibile il ricorso relativo all’avviso di accertamento notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse; di accogliere il ricorso relativo all’avviso di accertamento notificato ai tre ricorrenti, quali compartecipi della comunione ereditaria, di cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, di accogliere il ricorso introduttivo dei contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione regionale della Toscana (“C.T.R.”), indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pisa (n. 187/01/2010) la quale aveva annullato alcuni avvisi di accertamento, ai fini Irpef, per il 2003, che recuperavano a F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 tassazione la plusvalenza da cessione dell’azienda (in comunione ereditaria tra i contribuenti) sulla base della divergenza tra prezzo dichiarato nell’atto di cessione (euro 1.500,00) e il valore del bene accertato ai fini dell’imposta di registro (euro 15.500,00).

2. Per la C.T.R., infatti, è legittimo l’operato dell’ufficio che, come suaccennato, ha determinato la plusvalenza facendo riferimento al valore definito dal cessionario in sede di accertamento con adesione, ai fini dell’imposta di registro; la plusvalenza va inoltre annoverata tra i redditi d’impresa, in quanto la comunione ereditaria, nella specie munita di partita Iva, è assimilabile ad una società di fatto.

3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.p.r. 600 del 1973 nonché del d.lgs. n. 218 del 1997 […] con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.»], i ricorrenti censurano l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo rideterminare il valore della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda in base all’esclusivo parametro del valore determinato ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento con adesione intervenuto tra il fisco e il cessionario.

2. Con il secondo motivo [«Omessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio […] con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., vigente per il processo tributario»], i ricorrenti censurano il vizio di motivazione della sentenza impugnata che (come sopra accennato al p. n. 1) ha ritenuto legittimo rideterminare il valore della plusvalenza della cessione di azienda in base all’esclusivo parametro del valore determinato ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento con adesione riguardante il cessionario, senza minimamente tenere conto delle evidenze istruttorie, allegate dai F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 contribuenti, idonee a dimostrare che il valore di mercato dell’azienda era pari a quello dichiarato nell’atto di cessione.

3. Con il terzo motivo [«Violazione dell’art. 67, d.p.r. n. 916/1987 e falsa applicazione dell’art. 86, d.p.r. n. 917 del 1986 […] con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.»], i ricorrenti censurano l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha ravvisato l’esistenza della plusvalenza e ha ritenuto che essa sia attratta nella categoria dei redditi di impresa, sub specie di redditi di partecipazione ad una società di fatto, anziché nella categoria dei redditi diversi.

In altre parole, si addebita alla Commissione regionale di avere trascurato che i ricorrenti non avevano esercitato direttamente l’azienda, ma l’avevano concessa in affitto ad un terzo, al quale successivamente l’avevano ceduta, senza realizzare alcuna plusvalenza, visto che non era stato pagato il prezzo, poiché i venditori vi avevano rinunciato.

4. Con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, c.p.c. […] con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.»], i ricorrenti addebitano al giudice tributario di appello di non avere dichiarato la litispendenza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, in relazione alla causa preventivamente iniziata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lucca nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato altro avviso di accertamento riguardante la medesima ripresa a tassazione.

5. Preliminarmente, quanto all’avviso di accertamento n.

R5Z010400842-2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Infatti, in data 29/05/2019, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; ha quindi versato l’intero importo dovuto per la definizione; inoltre, nelle F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 more del presente giudizio (del quale questa Corte, in diversa composizione, su istanza dei contribuenti del 06/05/2019, aveva dichiarato la sospensione del giudizio, con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 19/05/2019), l’Agenzia delle entrate, con comunicazione del 21/07/2020, ha dato atto della cessazione della materia del contendere in ragione della regolarità dei versamenti conseguenti alla domanda di “condono”.

Dopodiché, con istanza del 21/12/2020, la stessa Agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

5.1. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.

5.2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).

6. Sempre in via preliminare, quanto all’avviso di accertamento n.

R5Z010400840-2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°/12/2016, n. 225, sostiene di avere provveduto al F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 pagamento degli importi comunicati dall’agente della riscossione ai fini della definizione, si è impegnata a rinunciare al giudizio, ai sensi del medesimo articolo 6, e, infine, con la memoria del 21/12/2020, insiste nella richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

6.1. In assenza dell’attestazione dell’ufficio circa la regolarità dei documentati versamenti, poiché è la ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. Sez.

U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/03/2018, n. 5421).

6.2. Le spese del giudizio vanno compensate interamente, tra le parti, tenendo conto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata.

6.3. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d.

“doppio contributo unificato” (in termini, Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016).

7. Pertanto, l’esame dei motivi del ricorso resta circoscritto all’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

R5Z020400447- 2008, per il quale l’Agenzia delle entrate ha emesso atto di diniego in relazione alla domanda dei contribuenti di definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 119 del 2018.

8. Il quarto motivo, il cui esame è prioritario rispetto agli altri, è inammissibile.

8.1. Per la Corte (Cass. 23/11/2017, n. 27920) «L’eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l’interessato dimostri la persistenza, fino all’udienza di discussione, delle condizioni per l’applicabilità dell'art. 39 c.p.c., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all’art. 372 c.p.c.».

Nella specie, non risulta che i contribuenti abbiano eccepito la litispendenza nei gradi di merito; inoltre, in sede di legittimità, non è stata allegata documentazione attestante la pendenza della causa che si assume essere stata iscritta per prima, donde l’inammissibilità della doglianza.

9. Il primo motivo è fondato e il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.

9.1. Il dictum della C.T.R., che ha collegato la plusvalenza da cessione di azienda all’unico indizio del valore accertato ai fini dell’imposta di registro, non collima con il consolidato orientamento di questa Corte, al quale va dato seguito, secondo cui «In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria» (Cass. 08/05/2019, n. 12131).

10. In conclusione, accolto il ricorso nei termini appena indicati, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

11. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

12. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

R5Z020400447-2008, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, e agli accessori di legge; in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

R5Z010400842-2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

R5Z010400840-2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione, e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 8 giugno 2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11142/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). - ricorrente - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - avverso sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 49/17/2012 depositata in data 08/03/2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio relativo all’avviso di accertamento notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta definizione agevolata; di dichiarare inammissibile il ricorso relativo all’avviso di accertamento notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenuta carenza di interesse; di accogliere il ricorso relativo all’avviso di accertamento notificato ai tre ricorrenti, quali compartecipi della comunione ereditaria, di cassare la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, di accogliere il ricorso introduttivo dei contribuenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione regionale della Toscana (“C.T.R.”), indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pisa (n. 187/01/2010) la quale aveva annullato alcuni avvisi di accertamento, ai fini Irpef, per il 2003, che recuperavano a F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 tassazione la plusvalenza da cessione dell’azienda (in comunione ereditaria tra i contribuenti) sulla base della divergenza tra prezzo dichiarato nell’atto di cessione (euro 1.500,00) e il valore del bene accertato ai fini dell’imposta di registro (euro 15.500,00). 2. Per la C.T.R., infatti, è legittimo l’operato dell’ufficio che, come suaccennato, ha determinato la plusvalenza facendo riferimento al valore definito dal cessionario in sede di accertamento con adesione, ai fini dell’imposta di registro; la plusvalenza va inoltre annoverata tra i redditi d’impresa, in quanto la comunione ereditaria, nella specie munita di partita Iva, è assimilabile ad una società di fatto. 3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.p.r. 600 del 1973 nonché del d.lgs. n. 218 del 1997 […] con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.»], i ricorrenti censurano l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha ritenuto legittimo rideterminare il valore della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda in base all’esclusivo parametro del valore determinato ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento con adesione intervenuto tra il fisco e il cessionario. 2. Con il secondo motivo [«Omessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio […] con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c., vigente per il processo tributario»], i ricorrenti censurano il vizio di motivazione della sentenza impugnata che (come sopra accennato al p. n. 1) ha ritenuto legittimo rideterminare il valore della plusvalenza della cessione di azienda in base all’esclusivo parametro del valore determinato ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento con adesione riguardante il cessionario, senza minimamente tenere conto delle evidenze istruttorie, allegate dai F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 contribuenti, idonee a dimostrare che il valore di mercato dell’azienda era pari a quello dichiarato nell’atto di cessione. 3. Con il terzo motivo [«Violazione dell’art. 67, d.p.r. n. 916/1987 e falsa applicazione dell’art. 86, d.p.r. n. 917 del 1986 […] con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.»], i ricorrenti censurano l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha ravvisato l’esistenza della plusvalenza e ha ritenuto che essa sia attratta nella categoria dei redditi di impresa, sub specie di redditi di partecipazione ad una società di fatto, anziché nella categoria dei redditi diversi. In altre parole, si addebita alla Commissione regionale di avere trascurato che i ricorrenti non avevano esercitato direttamente l’azienda, ma l’avevano concessa in affitto ad un terzo, al quale successivamente l’avevano ceduta, senza realizzare alcuna plusvalenza, visto che non era stato pagato il prezzo, poiché i venditori vi avevano rinunciato. 4. Con il quarto motivo [«Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, c.p.c. […] con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.»], i ricorrenti addebitano al giudice tributario di appello di non avere dichiarato la litispendenza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, in relazione alla causa preventivamente iniziata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lucca nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato altro avviso di accertamento riguardante la medesima ripresa a tassazione. 5. Preliminarmente, quanto all’avviso di accertamento n. R5Z010400842-2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Infatti, in data 29/05/2019, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; ha quindi versato l’intero importo dovuto per la definizione; inoltre, nelle F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 more del presente giudizio (del quale questa Corte, in diversa composizione, su istanza dei contribuenti del 06/05/2019, aveva dichiarato la sospensione del giudizio, con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 19/05/2019), l’Agenzia delle entrate, con comunicazione del 21/07/2020, ha dato atto della cessazione della materia del contendere in ragione della regolarità dei versamenti conseguenti alla domanda di “condono”. Dopodiché, con istanza del 21/12/2020, la stessa Agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 5.1. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. 5.2. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). 6. Sempre in via preliminare, quanto all’avviso di accertamento n. R5Z010400840-2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°/12/2016, n. 225, sostiene di avere provveduto al F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 pagamento degli importi comunicati dall’agente della riscossione ai fini della definizione, si è impegnata a rinunciare al giudizio, ai sensi del medesimo articolo 6, e, infine, con la memoria del 21/12/2020, insiste nella richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 6.1. In assenza dell’attestazione dell’ufficio circa la regolarità dei documentati versamenti, poiché è la ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, si ha comunque l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/03/2018, n. 5421). 6.2. Le spese del giudizio vanno compensate interamente, tra le parti, tenendo conto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata. 6.3. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” (in termini, Cass. 07/12/2018, n. 31732, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016). 7. Pertanto, l’esame dei motivi del ricorso resta circoscritto all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. R5Z020400447- 2008, per il quale l’Agenzia delle entrate ha emesso atto di diniego in relazione alla domanda dei contribuenti di definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 119 del 2018. 8. Il quarto motivo, il cui esame è prioritario rispetto agli altri, è inammissibile. 8.1. Per la Corte (Cass. 23/11/2017, n. 27920) «L’eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l’interessato dimostri la persistenza, fino all’udienza di discussione, delle condizioni per l’applicabilità dell'art. 39 c.p.c., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all’art. 372 c.p.c.». Nella specie, non risulta che i contribuenti abbiano eccepito la litispendenza nei gradi di merito; inoltre, in sede di legittimità, non è stata allegata documentazione attestante la pendenza della causa che si assume essere stata iscritta per prima, donde l’inammissibilità della doglianza. 9. Il primo motivo è fondato e il secondo e il terzo motivo sono assorbiti. 9.1. Il dictum della C.T.R., che ha collegato la plusvalenza da cessione di azienda all’unico indizio del valore accertato ai fini dell’imposta di registro, non collima con il consolidato orientamento di questa Corte, al quale va dato seguito, secondo cui «In tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria» (Cass. 08/05/2019, n. 12131). 10. In conclusione, accolto il ricorso nei termini appena indicati, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 11142/2013 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 19337/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo. 11. Le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 12. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte, pronunciando in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. R5Z020400447-2008, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, e agli accessori di legge; in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. R5Z010400842-2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; in relazione all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. R5Z010400840-2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione, e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 8 giugno 2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1