Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 28998/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha contestato le ragioni della rilevata inammissibilità e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., appare meramente riproduttivo di un profilo di censura già disatteso, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito, il quale ha evidenziato come il difensore dell'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse dato atto che l'imputato era a conoscenza del procedimento e non intendeva parteciparvi, argomento che non è stato specificamente criticato dal ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 «nella parte in cui non prevede - al pari del reato di furto, reato presupposto, ed altri reati contro il patrimonio - l'improcedibilità per il reato di ricettazione di lieve entità di í cui all'art. 648 comma IV c.p. punito con pena pecuniaria nel minimo inferiore ai reati per i quali è oggi prevista la procedibilità su querela», è manifestamente infondato atteso che la procedibilità d'ufficio del reato di ricettazione attenuato per essere il fatto di particolare tenuità è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore che non appare irragionevole, tenuto conto della diversa oggettività dei reati di furto e di ricettazione; considerato che il terzo e il quarto motivo, oltre a non essere consentiti in quanto non dedotti in sede di appello, sono anche manifestamente infondati, atteso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01) e che la Corte d'appello, muovendosi pienamente nel solco di tale principio, non ha ritenuto che il Berisha si potesse ritenere responsabile del furto della bicicletta (anziché della ricettazione di essa) in quanto ha evidentemente reputato che non vi fossero elementi probatori univocamente indicativi della commissione, da parte sua, dello stesso furto; che, in effetti, neppure gli elementi oggettivi valorizzati nel quarto motivo di ricorso (l'essere l'imputato «un ladro seriale») appaiono univocamente indicativi della commissione dello specifico furto della bicicletta da parte del Berisha; ritenuto che il quinto motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, appare riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente disattesi, con corretti argomenti, dal giudice di merito, il quale ha legittimamente utilizzato la dichiarazione del testimone della polizia giudiziaria in ordine al contenuto di un provvedimento che era a conoscenza dello stesso per ragioni del proprio ufficio; considerato che il sesto motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda l'ultima pagina della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha contestato le ragioni della rilevata inammissibilità e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., appare meramente riproduttivo di un profilo di censura già disatteso, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito, il quale ha evidenziato come il difensore dell'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse dato atto che l'imputato era a conoscenza del procedimento e non intendeva parteciparvi, argomento che non è stato specificamente criticato dal ricorrente; ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 «nella parte in cui non prevede - al pari del reato di furto, reato presupposto, ed altri reati contro il patrimonio - l'improcedibilità per il reato di ricettazione di lieve entità di í cui all'art. 648 comma IV c.p. punito con pena pecuniaria nel minimo inferiore ai reati per i quali è oggi prevista la procedibilità su querela», è manifestamente infondato atteso che la procedibilità d'ufficio del reato di ricettazione attenuato per essere il fatto di particolare tenuità è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore che non appare irragionevole, tenuto conto della diversa oggettività dei reati di furto e di ricettazione; considerato che il terzo e il quarto motivo, oltre a non essere consentiti in quanto non dedotti in sede di appello, sono anche manifestamente infondati, atteso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01) e che la Corte d'appello, muovendosi pienamente nel solco di tale principio, non ha ritenuto che il Berisha si potesse ritenere responsabile del furto della bicicletta (anziché della ricettazione di essa) in quanto ha evidentemente reputato che non vi fossero elementi probatori univocamente indicativi della commissione, da parte sua, dello stesso furto; che, in effetti, neppure gli elementi oggettivi valorizzati nel quarto motivo di ricorso (l'essere l'imputato «un ladro seriale») appaiono univocamente indicativi della commissione dello specifico furto della bicicletta da parte del Berisha; ritenuto che il quinto motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, appare riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente disattesi, con corretti argomenti, dal giudice di merito, il quale ha legittimamente utilizzato la dichiarazione del testimone della polizia giudiziaria in ordine al contenuto di un provvedimento che era a conoscenza dello stesso per ragioni del proprio ufficio; considerato che il sesto motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda l'ultima pagina della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
Sentenza Cassazione n. 28998/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris