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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1994

Cassazione n. 19800/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0480WBB) nato il 28/05/1994 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3923/25 Briki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - concernente il violazione di legge in ordine all'effettiva configurabilità del reato contestato - non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto ed incentrata sulla richiesta di una valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni idonee e non contraddittorie da parte dei giudici di merito (v. in particolare p. 4 ove si dà atto che l'imputato era solito tenere atteggiamenti oppositivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che il fatto era avvenuto in presenza di altri detenuti); Ritenuto infine che anche la residua censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza dell'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale motivazione esposta dai giudici di merito là dove considera la gravità della condotta posta in essere (v. in particolare p. 4 - 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0480WBB) nato il 28/05/1994 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3923/25 Briki OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso - concernente il violazione di legge in ordine all'effettiva configurabilità del reato contestato - non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto ed incentrata sulla richiesta di una valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni idonee e non contraddittorie da parte dei giudici di merito (v. in particolare p. 4 ove si dà atto che l'imputato era solito tenere atteggiamenti oppositivi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che il fatto era avvenuto in presenza di altri detenuti); Ritenuto infine che anche la residua censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza dell'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale motivazione esposta dai giudici di merito là dove considera la gravità della condotta posta in essere (v. in particolare p. 4 - 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19800/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris