CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 37446/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e delle intimate ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che per le spese nulla sia dovuto, stante l'adesione delle intimate all'atto di rinuncia P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. 11 [OSCURATO:PERSONA] CAi c"'' NOV 202-I q-13iou