CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09236/2025
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zione dell’art. 24 del d. lgs. n. 150 del 2009) fatto oggetto di esplicita deduzione, sicché su questo punto gli assunti della pronuncia erano erronei; il secondo motivo è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 35, co. 4, del d. lgs. n. 165 del 2001 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso si sottolinea come fosse emersoin modo inequivocabile, sulla base della richiesta di autorizzazione alle assunzioni, l’intento del Ministero di dare avvio allo scorrimento della graduatoria e di attingere all’elenco degli idonei non vincitori; il terzo motivo assume infine la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 24 del d. lgs. n. 150 del 2009, del quale si assume l’idoneità a regolare soltanto selezioni, concorsi e graduatorie indetti e formati successivamente alla data del 1.1.2010 e non le procedure antecedenti; 2. come si è detto nello storico di lite, l’impugnazione risulta rinunciata dopo la fissazione dell’adunanza camerale e l’atto di rinuncia redatta nelle forme richieste dall’art. 390 cod. proc. civ . ritualmente comunicato dalla Cancelleria alla controparte ai sensi dell’art. 390, co. 3, c.p.c., ha di per sé la capacità di portare all’estinzione del giudizio di cassazione; vale infatti il consolidato principio per cui «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971); inoltre, con la sostituzione degli incombenti di cui all’art. 390 u.c. c.p.c. previgente (notificazione a cura di parte con apposizione del visto) ad opera del novellato e qui applicabile u.c. della medesima disposizione (comunicazione di cancelleria), la capacità estintiva si produce a prescindere da qualsiasi attività del ricorrente (che non deve notificare) o della controparte (non essendo più richiesto il “visto”); 3. il comportamento processuale della parte, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione; 4. la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass. 30 settembre 2015, n. 19560); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio stesso. Così deciso in Roma