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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 13533/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 17 settembre 2025, che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt.110,624 bis,110, 337, 56, 110, 624 bis cod. pen., ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche nella massima estensione, nella misura di anni 1 mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 840 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione in relazione agli aumenti in continuazione stabiliti per i reati-satellite. 1CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).

La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena - esito puntuale della formazione concordata della volontà delle parti - precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche avuto riguardo al pacifico indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in virtù del quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); si è tuttavia precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

L'incremento minimo praticato in sentenza per la continuazione - estremamente contenuto, sia per la pena detentiva che per quella pecuniaria - esclude in radice qualsivoglia profilo di illegittimità del calcolo effettuato. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MCosì deciso in Roma, il 10/03/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTizia..y.r1asini [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-"121111 Sit\j' .1 zuise 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 17 settembre 2025, che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt.110,624 bis,110, 337, 56, 110, 624 bis cod. pen., ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche nella massima estensione, nella misura di anni 1 mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 840 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione in relazione agli aumenti in continuazione stabiliti per i reati-satellite. 1CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969). La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena - esito puntuale della formazione concordata della volontà delle parti - precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche avuto riguardo al pacifico indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in virtù del quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); si è tuttavia precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'incremento minimo praticato in sentenza per la continuazione - estremamente contenuto, sia per la pena detentiva che per quella pecuniaria - esclude in radice qualsivoglia profilo di illegittimità del calcolo effettuato. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MCosì deciso in Roma, il 10/03/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTizia..y.r1asini [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-"121111 Sit\j' .1 zuise 3
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