CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25845/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aleo, giusta delega alle liti a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici èdomiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella CAMPANIA, n. 3062/23/15, depositata i n data 1 aprile 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'1 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha accolto l'appello proposto da ll'Agenzia delle Entrate avverso la decisione diprimo grado che aveva annullato, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP e IVA, per l'anno 2007,che aveva determinato, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Caserta aveva ritenuto che l'Ufficio non aveva analizzato la situazione della ricorrente nella concreta realtà in cui la stessa operava, ovvero un'attività di parrucchiera svolta nella frazione di Cascano di [OSCURATO:PERSONA]. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio , rilevando che l'avviso di accertamento era congruamente motivato ed evidenziando anche l'antieconomicità dell'attività svolta e specificamente che sia il reddito d'impresa, che i ricavi (euro 3.367,09 ed euro 21.551,00) per l'anno di riferimento erano assolutamente incongrui rispetto alle spese affrontate (ex contributi previdenziali) e tanto in misura non dissimile da quanto dichiarato per gli anni precedenti e successivi; inoltre, siala sentenza di primo grado, che le difese del contribuente si fondavano su valutazioni apodittiche ed astrattamente legate al modesto rilievo demografico del luogo di svolgimento dell'attività di impresa in oggetto. 4. [OSCURATO:PERSONA] geli na ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi. 5. L ' Agenzia delle Entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce l'errata applicazione degli artt. 38 e 3 9, comma primo, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo il giudice di secondo grado erroneamente considerato corretto un accertamento in cui era stato applicato disordinatamente il dettato normativo ed avendo trascurato che l'Ufficio non aveva indizi gravi, precisi e concordanti su cui basarsi e che non poteva riportare alcuna minima irregolarità documentale perché la contabilità della contribuente era corretta; il giudice di appello aveva, altresì, trascurato che nei vari anni gli scostamenti tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati con il sistema GERICO erano risibili e che la ricorrente si era sempre adeguata agli studi di settore, circostanza che inibiva gli accertamenti basati su presunzioni semplici. 2.Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia, non avendo il giudice di merito statuito sull'eccezione formulata dalla ricorrente nei due gradi del giudizio della mancata attivazione della procedura del contraddittorio. 3. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo il giudice di appello omesso di esaminare il mancato accesso dell'Ufficio presso l'azienda della ricorrente e l'omesso esame della situazione della contribuente che operava in un piccolo agglomerato urbano a vocazione agricola, che contava circa 3.000 abitanti. 4. In via preliminare, va rilevato che la ricorrente, in data 22 luglio 2022, ha depositato una richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in seguito alla presentazione di domanda di definizione agevolata ex artt. 6 e 7, comma 2, lett.b) e comma 3 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, allegando la domanda di definizione agevolata e il modello F24 attestante l'avvenuto pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha, pure , depositato la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con allegata nota del 13 febbraio 2020 della Direzione provinciale di Caserta. 4.1. Risultando quindi, da un lato, che il contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata. 5.Deve, quindi , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ( a rt. 6, c omm a 13, del decreto legge n. 119 del 2018 , convertito,con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 ). Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, una causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della