CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 1980
Cassazione n. 44819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 17/11/1980 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 30 maggio 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dli reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-bis commi 1 e 2 cod. pen e l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3 della legge n. 304/2021 con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione: il nuovo istituto della improcedibilità aveva natura sostanziale e non processuale, conseguendo così l'applicazione di un diverso regime in termini di prevedibilità della sanzione e irretroattività della norma più favorevole al reo. 12. Il difensore rileva che la Corte di appello di Bari aveva chiaramente disatteso quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza del 25/06/202 n. 156 circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. al delitto in contestazione, in quanto si era limitata ad escludere l'applicabilità di detta norma senza considerare anche la richiesta di riqualificazione giuridica rivendicata dalla difesa nel proprio atto di appello, non specificando da quale elemento fosse deducibile la scarsa offensività della condotta. 1.3 il difensore eccepisce il difetto di motivazione in quanto la sentenza era stata redatta con la tecnica del copia-incolla. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, questo Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità, in quanto la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari" (Sez.3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 17/01/2022, lana, Rv. 282408). 1.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha rilevato come la pena prevista per il reato di ricettazione non consentisse l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen,. dopo aver ampiamente argomentato perché il reato non potesse essere riqualificato nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. 1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, posto che la Corte di appello, dopo aver analizzato i motivi di appello, ha risposto ad ognuna delle censure proposte con argomentazioni congrue e coerenti con le risultanze processuali. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della