Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22266/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del 22/09/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria ex art. 628, commasecondo, cod. pen., afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrastocon il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, nell’ambito della rapinaimpropria, la sottrazione della res, anche senza impossessamento, è sufficiente ai fini dellacommissione del reato, purché seguita dalla violenza, sicché, una volta realizzatal’apprensione del bene e la sua conseguente sottrazione, ancorché temporanea, alla sfera divigilanza del titolare — come nel caso di specie, in cui l’imputato aveva prelevato i collariantipulci dagli scaffali occultandoli sulla propria persona — deve ritenersi integrato ilmomento consumativo, con la conseguenza che non residua alcuno spazio per laconfigurabilità del tentativo (Sez. 2, n. 41155 del 20 novembre 2025);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione inordine alla ricostruzione del fatto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile anorma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dellosviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altreaffermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (cfr. pag. 4della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale dà atto che, all’esito dell’esame dei filmatidi videosorveglianza, e al fine di verificare le ipotesi investigative formulate, veniva eseguitaperquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato, all’esito della quale si rinvenivanocapi di abbigliamento pienamente compatibili con quelli indossati dall’autore del fattocriminoso);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e viziodi motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generichenella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato ilprincipio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenzaimpugnata, ove la Corte territoriale si sofferma sul disvalore del fatto, al cospetto delle piùpersone riunite e delle modalità minatorie e violente poste in essere nei confronti delledistinte persone offese);osservato, inoltre, che il quarto motivo, con cui si denuncia la mancataapplicazione della circostanza attenuante della lieve entità a seguito della sentenza dellaCorte Cost.del 13 maggio 2024, n. 86, non è consentito in sede di legittimità perché lacensura non risulta essere stata previamente dedotta con nota di conclusioni al giudice diappello (in quanto la sentenza della Corte costituzionale seppur sopravvenuta allo scaderedei termini di impugnazione onerava la parte di introdurre specificamente il tema nel corsodel giudizio di appello svoltosi successivamente, attraverso motivi nuovi o nelle conclusioniscritte), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odiernoricorso, se incompleto o comunque non corretto; e tanto a prescindere dalla presenza di unamotivazione (v. pag. 6) in cui nella descrizione del fatto sono stati evocati elementi di dubbiagravità, da cui se ne è fatto conseguire l’espressa esclusione che ci si trovi al cospetto di unfatto di lieve entità, così implicitamente rigettando profili di censura inerenti ad unridimensionamento del fatto nei termini imposti dalla decisione additiva del Giudice delleLeggi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 22/09/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria ex art. 628, commasecondo, cod. pen., afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrastocon il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, nell’ambito della rapinaimpropria, la sottrazione della res, anche senza impossessamento, è sufficiente ai fini dellacommissione del reato, purché seguita dalla violenza, sicché, una volta realizzatal’apprensione del bene e la sua conseguente sottrazione, ancorché temporanea, alla sfera divigilanza del titolare — come nel caso di specie, in cui l’imputato aveva prelevato i collariantipulci dagli scaffali occultandoli sulla propria persona — deve ritenersi integrato ilmomento consumativo, con la conseguenza che non residua alcuno spazio per laconfigurabilità del tentativo (Sez. 2, n. 41155 del 20 novembre 2025);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione inordine alla ricostruzione del fatto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile anorma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dellosviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altreaffermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. (cfr. pag. 4della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale dà atto che, all’esito dell’esame dei filmatidi videosorveglianza, e al fine di verificare le ipotesi investigative formulate, veniva eseguitaperquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato, all’esito della quale si rinvenivanocapi di abbigliamento pienamente compatibili con quelli indossati dall’autore del fattocriminoso);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e viziodi motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generichenella loro massima estensione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato ilprincipio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito,nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenzaimpugnata, ove la Corte territoriale si sofferma sul disvalore del fatto, al cospetto delle piùpersone riunite e delle modalità minatorie e violente poste in essere nei confronti delledistinte persone offese);osservato, inoltre, che il quarto motivo, con cui si denuncia la mancataapplicazione della circostanza attenuante della lieve entità a seguito della sentenza dellaCorte Cost.del 13 maggio 2024, n. 86, non è consentito in sede di legittimità perché lacensura non risulta essere stata previamente dedotta con nota di conclusioni al giudice diappello (in quanto la sentenza della Corte costituzionale seppur sopravvenuta allo scaderedei termini di impugnazione onerava la parte di introdurre specificamente il tema nel corsodel giudizio di appello svoltosi successivamente, attraverso motivi nuovi o nelle conclusioniscritte), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odiernoricorso, se incompleto o comunque non corretto; e tanto a prescindere dalla presenza di unamotivazione (v. pag. 6) in cui nella descrizione del fatto sono stati evocati elementi di dubbiagravità, da cui se ne è fatto conseguire l’espressa esclusione che ci si trovi al cospetto di unfatto di lieve entità, così implicitamente rigettando profili di censura inerenti ad unridimensionamento del fatto nei termini imposti dalla decisione additiva del Giudice delleLeggi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris