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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04020/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 6 giugno 2022, confermava le condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 9 febbraio 2022, nei confronti d, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, e finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato d' legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment giuridici dai giudici di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata hanno sottolineato come dall'istruttoria risultasse evidente la colpevolezza della prevenuta, avendc questa effettuato svariati prelievi dal conto intestato alla persona offesa, mediante la carta e libretto postale di cui aveva la disponibilità in ragione del rapporto con quest'ultima, senza che tali operazioni potessero trovare giustificazione nelle ordinarie esigenze dettate dalla convivenza tra i due; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannz. - della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor, della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 6 giugno 2022, confermava le condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 9 febbraio 2022, nei confronti d, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, e finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato d' legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment giuridici dai giudici di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata hanno sottolineato come dall'istruttoria risultasse evidente la colpevolezza della prevenuta, avendc questa effettuato svariati prelievi dal conto intestato alla persona offesa, mediante la carta e libretto postale di cui aveva la disponibilità in ragione del rapporto con quest'ultima, senza che tali operazioni potessero trovare giustificazione nelle ordinarie esigenze dettate dalla convivenza tra i due; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannz. - della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor, della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris